14 Set UN FANTASMO TORNA DAL PASSATO (OPPURE NON SE N’E’ MAI ANDATO!) (Gazzetta Tributaria n. 127/2026)
127 – La Corte Costituzionale torna sull’imposizione sul lavoro autonomo (IRAP sì o no?)
Dagli anni ’70 (inizio della riforma tributaria che ha generato il panorama attuale) l’imposizione diretta si è articolata su di una trilogia asimmetrica di imposte: quella personale, quella d’impresa e una, c.d. reale sull’attività produttiva.
Quest’ultima ha scatenato per decenni una polemica sull’oggetto dell’imposta, come ora vedremo.
Inizialmente era l’ILOR, imposta locale sui redditi; poi è stata modificata in IRAP imposta regionale attività produttive e dopo significative battaglie mano a mano il capo impositivo si è ridotto escludendo inizialmente il reddito di lavoro autonomo e, di recente, dal 2022, il reddito comunque prodotto in forma individuale (il reddito di lavoro dipendente era comunque escluso dall’origine).
Chi ha esercitato l’attività negli anni ’80 e 90 ricorderà la battaglia che è stata combattuta a livello di principi costituzionalI per escludere da ILOR l’attività di lavoro autonomo, battaglie concluse con successo tanto che nella modifica dell’imposizione il D. Lgs. 446 del 1997 – istitutivo dell’IRAP, ha escluso da imposizione il reddito di lavoro autonomo, inizialmente solo se svolto senza autonoma organizzazione e successivamente in maniera assoluta.
Il concetto di autonoma organizzazione come presupposto per l’imposizione ha portato a ritenere che l’attività professionale svolta in forma associata (studio associato o società di professionisti) dovesse comunque scontare l’imposta.
Con una evidente disparità tra le varie forme di esercizio: professionista singolo con a latere società di servizi; professionista “monocliente” ma con struttura rilevante di questo a disposizione (i casi dei collaboratori delle società di revisione) e così via.
Interviene ora, sollecitata da un giudice di merito, anche la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026 si barcamena in una difficile prova di equilibrio: concettualmente l’IRAP è corretta anche per gli studi associati, ma bisogna avere riguardo alla sostanza della prestazione che viene svolta: se la struttura associativa è il soggetto che effettua la prestazione l’imposta è dovuta, se invece costituisce solamente uno strumento di supporto all’attività individuale non vi sarà imposta.
Con l’arduo compito per i vari soggetti di arrivare a stabilire se una certa attività è fornita dallo studio associato come ente collettivo o dai singoli professionisti, tenuto anche conto che in ogni caso di attività professionale si tratta!
Oltre tutto si tratta di un tributo che ha un gettito assolutamente marginale nel panorama fiscali nazionale e perché non abolirlo almeno per il lavoro autonomo, in tutte le forme?
Forse è più affascinante mantenere l’ombra del fantasma!
Gazzetta Tributaria 127, 14/9/2026
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