02 Mar UN ESEMPIO DI “ORDINARIA” CONFUSIONE: IL SUPER BOLLO AUTO (Gazzetta Tributaria N. 29/2026)
29 – Quando l’urgenza del gettito fa venire meno la lucidità formale per l’applicazione di norme.
Dobbiamo essere grati ad EUTEKNE che ci ha riportato alla memoria un confuso esempio di norme raffazzonate cui nessuno mette mano per un riordino, ma nelle quali ogni tanto si inciampa!
Da circa quindici anni è in vigore una norma (D.L. 98/2011, art. 23) che impone un “super bollo” alla tassa di circolazione dei c.d. veicoli di lusso, che dovrebbero essere i veicoli per trasporto persone di potenza elevata (oltre 185 KW).
Già il fatto di imporre una addizionale erariale ad un tributo regionale rappresenta l’indicatore di una anomalia, per altro non isolata!
Ma, ben più grave, il legislatore si è dimenticato di normare tutto il trattamento formale di questo super bollo, limitandosi ad alcuni accenni in vari decreti.
Basta sottolineare che l’apposito decreto attuativo previsto dalla norma è il decreto direttoriale 7 ottobre 2011 che dimentica completamente di trattare le formalità dell’accertamento e riscossione dell’addizionale che sono diversi da quelli del bollo auto ordinario.
I migliori commenti notano che l’Agenzia delle Entrate – trattandosi di un addizionale erariale la competenza all’accertamento non è più regionale – procede in via di prassi!
Dato che comunque si tratta di un tributo che viene richiesto, in caso di mancato pagamento diretto agli sportelli ACI, con cartella di pagamento, coinvolgendo quindi anche l’Agenzia Riscossione, si va formando una giurisprudenza in merito alle eventuali controversie su tale modalità di esazione.
La fondamentale domanda che viene rivolta ai giudici tributari è: la cartella entro che termine deve essere notificata?
Le risposte, che non hanno ancora avuto la conferma della Cassazione, ma che sono pronunciate da Corti di Giustizia Tributaria Regionale (appello), sono le più disparate, andando dalla necessità di notificare la cartella entro due anni dalla definitività dell’accertamento (art.25/602) alla validità della notifica entro 10 anni dall’accertamento ex art. 2946 C.C, in generale.
Naturalmente in mezzo vi sono anche le pronunce che si rifanno al termine di prescrizione triennale in vigore per il bollo auto (ma questo è un tributo regionale mentre l’addizionale è erariale), e quella quinquennale già riconosciuta ai diritti camerali e in genere per i tributi locali.
Non appare semplice sostenere quale sia l’interpretazione corretta, dato che tutte le soluzioni hanno motivi di sostenibilità e altrettanto motivi di rifiuto, ma su di un fatto si deve convenire: è colpa del legislatore che non ha ritenuto di coordinare in modo lineare le norme su questa addizionale (e forse anche la confusione di una addizionale erariale si di un tributo locale non è quanto di più semplice si possa immaginare!).
Intanto, dato che spesso gli importi non sono esigui, specialmente per vetture nuove, e che di abolizione di questo superbollo si vocifera da tempo ma intanto rimane in essere (produce un gettito di circa 100 milioni di euro l’anno!), si sviluppa il contezioso in materia e arriverà a intasare la Cassazione, a meno di un intervento preciso del legislatore, meglio tardi che mai!
In ogni caso sembra una ipotesi emblematica di applicazione dell’oggettiva incertezza, che annulla le sanzioni.
Gazzetta Tributaria 29, 02/03/2026
Sorry, the comment form is closed at this time.