UN BEL TACER NON FU MAI SCRITTO L’antico proverbio riacquista attualità a seguito di una sentenza della Cassazione sul contenuto dei verbali di constatazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 4/2021)

UN BEL TACER NON FU MAI SCRITTO L’antico proverbio riacquista attualità a seguito di una sentenza della Cassazione sul contenuto dei verbali di constatazione. (Gazzetta Tributaria Edizione 4/2021)

4 – L’antico proverbio riacquista attualità a seguito di una sentenza della Cassazione sul contenuto dei verbali di constatazione.

 

Il proverbio popolare citato, attribuito a Badoer, scrittore del XVI secolo, ben si adatta ad interpretare la sentenza della Cassazione n.24208 del 2/11/2020 che nuovamente si pronuncia sul peso da attribuire alle affermazioni rese nei verbali di constatazione.

E’ esperienza comune che in sede di accesso dei pubblici funzionari per procedere a verifiche amministrative – siano queste delle autorità fiscali, del lavoro o di vari ispettorati – viene redatto un processo verbale che spesso contiene oltre alla descrizione delle verifiche anche le risposte date dalla parte o dai soggetti investigati a domande formulate durante l’ispezione.

Le norme fiscali specificano che il contribuente, in caso di ispezione, sia con accesso in sede che in ufficio, ha diritto di farsi assistere da un professionista abilitato ma ben di rado la presenza del tecnico dura tutto il periodo di ispezione, e invece durante questo lasso di tempo vengono raccolte le risposte dei verificati.

Con espressione decisamente significativa la Cassazione con la sentenza commentata ha affermato che “….. ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell’immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in giudizio….” con la conseguenza che a volte affermazioni, magari di semplice condivisione dell’assunto dei verificatori, divengono vincolanti e non consentono di essere smentite in sede di processo tributario.

In una ideale gerarchia delle fonti di prova, quindi, la dichiarazione a verbale, magari resa a caldo, con soggezione e senza adeguata ponderazione durante la verifica, può essere considerata più forte delle ricerche giurisprudenziali e delle argomentazioni giuridiche che possono essere svolte dal difensore in sede contenziosa, rendendo così arduo smontare il verbale.

E’ conoscenza comune che spesso il verbale di verifica dell’Agenzia si conclude, per esempio, con l’affermazione che a domanda la parte dichiara di non avere nulla da eccepire, o formula similare, affermazione che potrebbe essere successivamente interpretata con condivisione delle conclusioni o dei rilievi.

Invece, normalmente quando il professionista che assiste il contribuente viene interpellato prima della sottoscrizione finale del verbale, questi suggerisce di inserire la dichiarazione, solamente cortese, “prendo atto di quanto esposto e mi riservo di contestarlo nelle sedi opportune” o similare, testo che raccomandiamo in assoluto.

Proprio perché come diceva il poeta “un bel tacer non fu mai scritto” e l’elogio della riservatezza in campo fiscale ha un peso gigantesco!

 

Gazzetta 4, 11/01/2021

 

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