UN BEL TACER (II) ……………. PUÒ FARE MOLTO MALE! Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione affronta il problema della delimitazione della risposta incompleta al questionario. (Gazzetta Tributaria Edizione 73/2021)

UN BEL TACER (II) ……………. PUÒ FARE MOLTO MALE! Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione affronta il problema della delimitazione della risposta incompleta al questionario. (Gazzetta Tributaria Edizione 73/2021)

73 – Una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione affronta il problema della delimitazione della risposta incompleta al questionario.

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.32629 del 9/11/21 ha affrontato e proposto una soluzione alla determinazione, labile, della numerosità e contenuto delle carenze nei documenti e nelle riposte ai questionari notificati dall’Agenzia.

L’art. 39 del DPR 600/73 divide in due commi separati la possibilità per l’Agenzia di rettificare le dichiarazioni dei redditi per le imprese:

  1. in forma analitica se, tra l’altro, eventuali omissioni o incompletezze delle risposte alle richieste informative sono di portata limitata e parziale;
  2. in forma induttiva se eventuali omissioni o incompletezze delle risposte sono molto significative e determinanti tanto da giustificare l’inattendibilità completa della contabilità.

La differenza tra le due fattispecie è fondamentale, in quanto “inverte” l’onere della prova: nell’accertamento analitico devono essere provati dall’Agenzia i dati certi che consentono di derogare dal dichiarato, nell’accertamento induttivo il contribuente deve provare le ragioni certe che consentono di contrastare alle presunzioni dell’Agenzia; l’esperienza e la giurisprudenza insegnano che l’opposizione ad un accertamento induttivo, se questo è costruito su presupposti corretti, è oltremodo difficile.

Senza eccedere nelle argomentazioni squisitamente teoriche (che altrimenti la “Gazzetta “diventa un Trattato) la Cassazione ha concluso che anche una omissione parziale di documenti (nel caso di specie mancava la distinta per tipologia delle rimanenze) giustifica l’applicazione dell’accertamento induttivo.

Quindi è importante fornire tutti i documenti richiesti, magari non perfetti, ma evitare carenze e dimenticanze, perché quanto sanzionato è il comportamento omissivo che viene considerato quale indizio di non collaborazione.

In questo caso il “Bel tacer” che avevamo già citato nel n. 4/2021 della nostra Gazzetta come comportamento raccomandabile nel caso di accessi, ispezioni e verifiche diventa totalmente controproducente, mentre è meglio una loquacità, magari fastidiosa ed eccessiva, perché il silenzio e l’omissione possono dare luogo a conseguenze irreparabili.

 

Gazzetta 73, 01/12/2021

 

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