TASSE SULLA CASA: GRANDI DIVERGENZE TRA TEORIA FISCALE E REALTA’ (Gazzetta tributaria n.28/2023)

TASSE SULLA CASA: GRANDI DIVERGENZE TRA TEORIA FISCALE E REALTA’ (Gazzetta tributaria n.28/2023)

28-Tra recenti sentenze e norme innovative di legge vengono sottolineati alcuni problemi interpretativi della soggezione ad imposta del reddito fondiario.

 

Il rapporto tra imposizione, sia diretta che locale, e reddito da fabbricati (o utilizzo degli stessi) è sempre stato problematico nel panorama fiscale italiano, e negli ultimi tempi alcune variazioni hanno riportato all’attenzione queste situazioni.

Intanto ricordiamo che nella maggior parte dei casi il reddito da fabbricati (canoni di locazione spettanti) è soggetto ad una tassazione “flat”, la cedolare sugli affitti – per usare un termine comune – quindi i canoni spettanti non entrano a formare l’imponibile totale, soggetto a imposta progressiva, ma scontano una tassazione “fissa” con aliquota ordinaria del 21% e agevolata del 10%.

Abbiamo volutamente usato il termine canoni spettanti e non canoni incassati perché una norma generale dell’IRPEF stabilisce che il reddito rileva, e l’imposta è dovuta, a prescindere dall’effettiva percezione, salvo che il contratto di locazione si sia risolto per intervento del giudice (sfratto esecutivo).

Questa affermazione di principio ha trovato conferma nella recente ordinanza n. 37610 del 22/12/2022 della Corte di Cassazione che ha confermato che anche in caso di immobile pignorato, e canoni percepiti dal custode, il debitore d’imposta è il proprietario dell’immobile.

Sembrerebbe di essere nel regno dell’assurdo, con l’inversione dei ruoli, ma la Cassazione nella sentenza citata spiega che i canoni incassati dal custode vanno in ogni caso ad aumentare le disponibilità del proprietario che sarà costretto ad usare tali incassi per diminuire la sua posizione debitoria – in caso di eccedenza a lui saranno rimborsati i saldi.

L’ affermazione dell’onere tributario sul proprietario pignorato rende quindi anche obbligatoria la dichiarazione di tali redditi, con l’aggravante che in genere si è in un caso di omessa, o incompleta dichiarazione con le pesanti sanzioni relative e con la facoltà dell’Agenzia di accertare un anno dopo; inoltre non avendo dichiarato non sarà possibile la cedolare.

La legge di Bilancio 2023, (L.197/2022) ha introdotto nell’ordinamento un principio di equità, escludendo da tassazione IMU gli immobili occupati, ma solo dal 2023; non si comprende perché tale esenzione non possa retroagire alla data dell’occupazione!

Comunque molte Corti Tributarie di merito hanno riconosciuto, anche per anni precedenti, l’esclusione da IMU per tali immobili, simbolo della protesta!

Infine è dovuta intervenire la Corte Costituzionale per riconoscere che la libertà di stabilimento e di residenza non può condizionare i soggetti coniugati a discapito di quelli single, e quindi l’esenzione IMU – prima casa – vale per i coniugi che abbiano diverse residenze anagrafiche in stabili di proprietà.

Poche righe per sottolineare come la materia della imposizione fondiaria, che sembrerebbe tanto semplice, può presentare sfaccettature diverse e impreviste.

Gazzetta Tributaria 28, 28/02/2023

 

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