01 Lug SPESE RELATIVE A BENI IMMATERIALI: DIFFERENZE E SIMILITUDINI (Gazzetta Tributaria n. 92/2026)
92 – Un confronto tra disciplina specifica per il lavoro autonomo e l’impresa dopo la modifica del 2024.
Senza entrare nel campo dell’intelligenza artificiale che sembra voler dominare ogni valutazione economica dei nostri tempi dobbiamo riconoscere che i conti dei contribuenti (imprese o lavoratori autonomi) molto spesso e sempre di più devono confrontarsi con la deducibilità di costi relativi a beni immateriali.
Già il Codice Civile, all’art.2424 sul contenuto dello stato patrimoniale delle società (viene preso ad esempio perché emblematico di un regime generale) indica in apertura (lettera B I) l’elencazione di sette diverse categorie di immobilizzazioni immateriali, ad evidenziare come tale macro gruppo di beni sia di importanza significativa nei moderni bilanci.
Il legislatore fiscale non è rimasto spettatore e dedica due diversi articoli nel TUIR a questo mondo: l’art.54 sexies per il lavoro autonomo e l’art.103 per le imprese.
Sottolineiamo che con la riforma del 2024 il riferimento al lavoro autonomo si è profondamente modificato riconoscendo anche a questo settore l’esistenza di un vasto modo di beni immateriali tra cui un bene (pacchetto clienti o elementi immateriali relativi alla denominazione) che ha notevoli assonanze con l’avviamento aziendalmente inteso.
Un più approfondito esame delle due norme fiscali (art.54 sexies e art.103 TUIR) porta a concludere che il legislatore ha voluto nettamente distinguere la rilevanza dell’avviamento come bene ammortizzabile, specifico solo delle imprese, dagli altri beni immateriali comunque denominati: infatti troviamo anche l’utilizzo di termini identici nelle due norme, salvo quando vengono denominati e caratterizzati i due “beni” soggetto ad ammortamento per 1/18 annuale, che esistono solo per le imprese (avviamento commerciale e marchi).
Una sottolineatura che è stata spesso trascurata è forse rappresentata dall’inciso contenuto nell’art 103 – valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio – per determinare la discriminante tra i vari valori immateriali e il loro trattamento tributario.
Solo quel valore di avviamento suscettibile di iscrizione all’attivo del bilancio specificamente come tale deve essere fiscalmente ammortizzato per quote di un diciottesimo; tutti gli altri beni immateriali avranno un trattamento specifico indicato dalle norme fiscali che dettagliano sulla natura del bene ed hanno generalmente riferimento con i termini contrattuali.
Non è riscontrabile, quindi, una sorta di equiparazione generalizzata per cui tutti i diritti immateriali sono parificabili all’avviamento, ma si devono riscontare le specifiche caratteristiche dell’atto concessorio del diritto.
È emblematico che trattando specificamente del diritto all’acquisizione della clientela, sia pure per il lavoro autonomo, il legislatore fiscale ha stabilito la possibilità di spesare il costo in misura di un quinto all’anno, e per similitudine questo deve valere per tutti i diritti di utilizzo del “pacchetto clienti” come per altro riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate con la risposta n. 317 del 2020 nel caso dei consulenti (ex promotori) finanziari.
Gazzetta Tributaria, n. 92, 1/7/2026
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