SPESE DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: DUE PESI E DUE MISURE (Gazzetta Tributaria n.58/2022)

SPESE DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI: DUE PESI E DUE MISURE (Gazzetta Tributaria n.58/2022)

58-In poco più di un mese due pronunce divergenti della Corte sullo stesso argomento.

 

Quelle strane forme di congiunzione astrale che gestiscono gli accadimenti hanno fatto sì che nel giro di circa un mese la Suprema Corte si sia occupata, sotto due diverse ottiche, delle spese di ristrutturazione di immobili sostenute dal conduttore e non dal proprietario, giungendo a due conclusioni pressoché difformi.

Ricordiamo che secondo la struttura del TUIR le spese relative a più esercizi sono deducibili per quote annuali secondo la percentuale imputabile a ciascun esercizio (art.108 TUIR). Questo significa che la categoria dei costi relativi ad opere pluriennali trova piena legittimità nel TUIR, e naturalmente tra tali costi si trovano le spese per rifacimento locali condotti in locazione.

In ordine temporale la prima pronuncia, n. 14853 del 11/05/2022 riguarda il caso di un professionista (locatario) che si accolla spese di ristrutturazione dello studio ricomprendendo in queste anche il rifacimento di parti comuni; la Cassazione, in base al principio di non inerenza della spesa per eccessiva sproporzione economica tra la stessa e il canone ha negato all’inquilino la detrazione IVA sui lavori.

Viene citata anche una giurisprudenza comunitaria (sentenze C.G: C-412/03; C-621/10; C-129/11) che confermano l’attribuzione al conduttore dell’onere di dimostrare la realtà e l’inerenza della spesa immobiliare sostenuta.

Naturalmente questa pronuncia trova una imponente cassa di risonanza sul periodico dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2022, che addirittura parla di spese pazze per lo studio (la Cassazione si è limitata a valutare le spese eccessive!).

Pochi giorni dopo la stessa Corte ha emanato l’ordinanza n.19920 del 21/06/2022 che prende una posizione diametralmente opposta, a vantaggio del contribuente.

La Corte ha riconosciuto corretto il comportamento della società conduttrice che aveva spesato in quote annuali in relazione alla durata del contratto le spese di ristrutturazione di un esercizio commerciale, ripartendole secondo la durata minima contrattuale e senza tenere conto dell’eventualità di rinnovo alla prima scadenza.

Un bel vantaggio per il conduttore che può ripartire in un periodo breve le spese sostenute, e una sconfitta per l’Agenzia che appellandosi al sostanziale automatismo del rinnovo della locazione alla prima scadenza pretendeva una ripartizione della spesa pluriennale in un periodo doppio.

Nel numero precedente della nostra Gazzetta avevamo ricordato la necessità di una clausola di salvaguardia per le eventuali sanzioni comminate al contribuente incolpevole ma fuorviato.

Le due pronuncia citate non fanno altro che confermare come vi siano, e tanti, motivi di sconcerto!

 

 

Gazzetta 58, 23/06/2022

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