SOCIETA’ SEMPLICE – TASSAZIONE DI FAVORE L’Agenzia delle Entrate torna a definire la posizione tributaria della Società Semplice, consentendo di valutare la situazione di favore che in certe circostanze deriva dall’utilizzo di questo istituto. (Gazzetta Tributaria Edizione 80/2021)

SOCIETA’ SEMPLICE – TASSAZIONE DI FAVORE L’Agenzia delle Entrate torna a definire la posizione tributaria della Società Semplice, consentendo di valutare la situazione di favore che in certe circostanze deriva dall’utilizzo di questo istituto. (Gazzetta Tributaria Edizione 80/2021)

 

 

 

80 – L’Agenzia delle Entrate torna a definire la posizione tributaria della Società Semplice, consentendo di valutare la situazione di favore che in certe circostanze deriva dall’utilizzo di questo istituto.

 

Nella Gazzetta Tributaria n.63/2021 abbiamo delineato il regime di sostanziale agevolazione fiscale che può derivare da un corretto utilizzo della Società Semplice.

Un successivo parere dell’Agenzia (n.754/2021) ribadisce ed amplia il panorama delle applicazioni della Società Semplice ai redditi di partecipazione e proventi societari.

Ricordiamo che alla Società Semplice è preclusa l’attività commerciale, ma questa non è rappresentata dalla titolarità di partecipazioni con una funzione di holding, o scrigno di famiglia o simili.

L’Agenzia specifica che la distribuzione ai soci del provento derivante dalla percezione di dividendi o dalla cessione di partecipazioni, se assoggettato in capo alla società ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, non costituisce elemento rilevante per i soci percettori cui il reddito compete.

In sostanza l’applicazione dell’art.5 del TUIR si ferma davanti alla distribuzione del risultato della società semplice, mentre se si fosse trattato di una società commerciale questa avrebbe prodotto, specialmente in caso di cessione di partecipazione, un reddito di natura imponibile imputato ai soci.

La Società Semplice può, come le persone fisiche, usufruire delle norme agevolative di rivalutazione delle partecipazioni con imposta sostitutiva, acquisendo quindi un ulteriore vantaggio fiscale (la successiva cessione può essere addirittura a margine nullo) e questo non è stato normalmente consentito alle società commerciali; dato che da anni viene rinnovata l’agevolazione della rivalutazione è ragionevole pensare che vi saranno nuove occasioni favorevoli.

La risposta dell’Agenzia indicata specifica anche che l’eventuale distribuzione ai soci del saldo risultante dalla liquidazione e cancellazione della Società Semplice, dopo la cessione delle partecipazioni, essendo una ripartizione di proventi già tassati, anche con imposta sostitutiva, non rappresenta un aggravio fiscale per i soci.

Non è difficile immaginare che nelle sistemazioni societarie e familiari l’istituto della Società Semplice troverà nuova linfa vitale, e anche il decorso del quinquennio di ininterrotto possesso di immobili che fa acquisire la franchigia non rappresenta un ostacolo insormontabile!

I migliori studi professionali sono attrezzati per mettere in pratica quanto delineato, quasi un regalo di fine anno!

Gazzetta 80, 29/12/2021

 

 

La Gazzetta Tributaria riprende dal 10 gennaio 2022.

A tutti i lettori ed i nostri amici BUON ANNO.

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