SEMPLIFICATA (?) LA RIPRESA DOPO LE FERIE.( Gazzetta Tributaria n.72/2022)

SEMPLIFICATA (?) LA RIPRESA DOPO LE FERIE.( Gazzetta Tributaria n.72/2022)

72-Il mese di Agosto 2022 porta tra tante novità un decreto “Semplificazioni” di dubbia efficacia!

 

Dopo il periodo feriale la ripresa delle attività economiche nel 2022 deve confrontarsi con tante complicazioni (la guerra, i problemi energetici, l’inflazione, le diatribe politiche nazionali ecc.) e quindi deve essere accolta con soddisfazione la conversione in legge del decreto 73/2022 “Semplificazioni” avvenuta con la legge 122, in vigore dal 19 agosto 2022, quanto meno come gesto di buona volontà.

Semplificare non è facile, specialmente un sistema iperburocratico come il nostro complesso fiscale, e anche il decreto citato richiede pagine e pagine di spiegazioni per la sua applicazione: la stessa Agenzia delle Entrate vi ha dedicato sino ad ora oltre 15 pagine di Fisco Oggi.

Quando poi ci si addentra nel contenuto del testo, vengono molti dubbi sulla effettiva coerenza di tante presunte semplificazioni: ripristinare il termine per la presentazione degli elenchi INTRASTAT che passa da fine del mese successivo al 25 di tale mese; stabilire che il termine per la registrazione degli atti è di trenta giorni dalla data dello stesso e non di venti giorni come sino ad ora paiono tutte modifiche di facciata, senza un effettivo contenuto di semplicità.

Una effettiva semplificazione, logica ma sorprendente nella sua semplicità, è costituita dalla possibilità per il contribuente che non modifica la dichiarazione dei redditi precompilata predisposta dall’Agenzia a partire dal 2023 di essere sollevato dall’obbligo di conservare la documentazione relativa ad oneri e spese deducibili, con evidenti vantaggi per evitare l’accumulo di documenti, spesso illeggibili.

Altrettanto significativa la semplificazione riguardante la possibilità di conservazione elettronica di libri e registi fiscali sia per le imprese che per i professionisti, ai quali non è più richiesto l’onere di stampare entro tre mesi i registri, ma gli stessi si considerano validi se esistendo solo in forma elettronica possono essere stampati a semplice richiesta di chiunque; vuol dire limitare carte e scadenze, e conservare solo i files utilizzati come per altro già avveniva, con l’onere della duplicazione anche cartacea.

Così non è, però, fino ad ora per i libri sociali che ancora vivono la loro stagione cartacea!

Infine questo decreto, che appare più una ulteriore versione del solito decreto di fine anno “mille proroghe” rinvia per l’ennesima volta il termine per le associazioni e Onlus che debbono adeguare, con procedura agevolata, gli statuti a quanto richiesto dal Testo Unico Sul Terzo Settore, fissandolo alla fine del 2022.

Intanto viene approvata la legge delega per la riforma tributaria e quella per la riforma del processo tributario e quindi si prospetta un futuro altro che di semplificazione, ma più che altro di rifondazione del mondo fiscale!

 

Gazzetta 72, 29/08/2022

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