27 Ott SEMBRA LA CACCIA ALL’UNTORE DI MANZONIANA MEMORIA (Gazzetta Tributaria n. 154/2026)
154 – Anche la Cassazione sembra voler assentire a tutti i costi le presunzioni dell’Agenzia.
La lotta contro l’evasione fiscale, quella di bassa lega, con documenti falsi e strutture “inventate”, è una attività che qualifica non solo l’Agenzia, che deve perseguire lo scopo di procurare risorse, ma anche quella società che riconosce nella ripartizione dei proventi
un valore collettivo.
A volte, però, vi sono forzature che riportano alla memoria la “caccia all’untore” del capitolo 32 dei Promessi Sposi, frutto della psicosi di un nemico incontrollato di cui si deve comunque attribuire la responsabilità a qualcuno.
Così è anche da noi per le attività di artigiani magari di origine orientale che collaborano con le imprese strutturate di buon nome.
In questi casi l’”animus punendi” arriva anche a travolgere la normale coerenza del processo tributario, e qualche interprete ne travisa la portata.
Queste sono le considerazioni che emergono dalla lettura della ordinanza della Corte di Cassazione n. 25936 del 29 settembre 2026 che ha ricevuto adesioni aprioristiche e generalizzate da FISCO OGGI del 26 ottobre 2026, che vede nella pronuncia la conferma della sostanziale impossibilità della società verificata di smentire la presunzione di operazioni inesistenti.
La Suprema Corte arriva ad affermare che una certa operazione può essere, contemporaneamente, soggettivamente e oggettivamente inesistente, con una contraddizione di cui non si comprende il presupposto e che non può verificarsi nella realtà.
In base alle comuni conoscenze una operazione è definita oggettivamente inesistente se non si è verificata e sono solo stati emessi documenti contabili che affermano il falso; una operazione può essere soggettivamente inesistente se pur essendosi verificata (quindi l’operazione è reale) vi è stata una traslazione della titolarità di una delle parti: in sostanza l’operazione è vera ma una delle parti è un prestanome,
Ma evidentemente la stessa operazione non può essere contemporaneamente soggettivamente e oggettivamente inesistente, dato che i due concetti sono antitetici e uno esclude l’atro!
Eppure questo scrive la Cassazione a pag. 5 della pronuncia in oggetto, forse travolta da una volontà di sanzionare a prescindere!
Per fortuna in conclusione il Supremo Consesso cassa la sentenza impugnata e rinvia, così che la Corte Regionale in sede di riesame potrà, ci auguriamo, quanto meno correggere questa affermazione sicuramente eccessiva.
La necessità di una lotta all’evasione non può giustificare una simile caccia all’untore, come se tutti coloro che collaborano con artigiani orientali fossero evasori conclamati.
Gazzetta Tributaria 154, 27 ottobre 2026
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