SE NON ORA ……. QUANDO? Il momento corretto della rilevazione della perdita su crediti in caso di insolvenza del debitore. (Gazzetta Tributaria Edizione 18/2021)

SE NON ORA ……. QUANDO? Il momento corretto della rilevazione della perdita su crediti in caso di insolvenza del debitore. (Gazzetta Tributaria Edizione 18/2021)

18 – Il momento corretto della rilevazione della perdita su crediti in caso di insolvenza del debitore.

Purtroppo gli effetti del tragico periodo di pandemia sull’economia si cominceranno a vedere diffusi quest’anno, con la pubblicazione dei bilanci 2020, e per parecchi anni ancora.

Nello scorso numero 5/2021 della Gazzetta abbiamo ricordato l’effetto del rinvio della rilevazione della perdita di esercizio nei bilanci; ora merita attenzione l’applicazione della norma generale per cui nei bilanci la perdita su crediti deve essere rilevata quando deriva da elementi certi e precisi, e in ogni caso quando il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, concordato ecc.).

La realtà delle attività economiche dei prossimi anni lascia presagire che i casi di insolvenza saranno frequenti, e assume significato stabilire con precisione l’esercizio di rilevazione della perdita su crediti per i tanti fornitori che si troveranno a dover affrontare i mancati pagamenti dei clienti.

Inizialmente l’Amministrazione finanziaria aveva interpretato la disposizione dell’art.101 TUIR in senso restrittivo, affermando che la perdita su crediti per il cliente insolvente doveva essere rilevata nell’esercizio di chiusura della procedura, e questo, tenuto conto della durata delle procedure fallimentari provocava ritardi e distorsioni nell’economia.

Mano a mano, anche sulla spinta della normativa comunitaria generalmente più elastica di quella italiana e tenuto conto che i principi contabili internazionali privilegiano l’aspetto prospettico (la stima della situazione da parte dell’imprenditore) rispetto all’oggettività dei decreti e delle procedure, il concetto di esercizio di rilevazione della perdita su crediti si è andato anticipando, generalmente riferendosi all’evidenziazione degli elementi stimabili di perdita e non di formale chiusura della procedura.

Negli ultimi tempi si sono succedute le pronunce della stessa Agenzia che fissano l’esercizio di rilevazione della perdita su crediti in quella in cui si raggiungono gli elementi di certezza, e nel caso di procedura concorsuale diviene determinante la data di ammissione alla procedura. (DRE LOMBARDIA N: 904-335/2019).

La norma del testo unico stabilisce taluni “paletti” per la deduzione della perdita: credito di modesto importo e scaduto da sei mesi, credito cancellato per applicazione dei principi contabili, credito prescritto, procedura concorsuale e l’interprete si pone a volte il dubbio sulla rilevanza temporale di tali paletti: la deduzione può avvenire quando la circostanza venga appurata, anche in ritardo, oppure solo tassativamente nell’esercizio in cui si è verificata?

Per esempio del fallimento del cliente si può magari essere informati in corso di anno ma la pronuncia era del dicembre precedente; il decorso della prescrizione è stato accertato nell’esercizio successivo a quello in cui si è verificata e così via.

Sia l’Agenzia delle Entrate che l’associazione imprenditoriale Assonime ritengono che l’esercizio di rilevazione sia tassativo, e quindi una successiva variazione in bilancio dopo l’esercizio di competenza non dovrebbe avere risvolti fiscali, salvo l’istituto della dichiarazione integrativa se nei termini.

Sarebbe oltremodo penalizzante se in questo complesso momento economico in cui le circostanze negative sono da affrontare quotidianamente si commettessero anche errori formali tali da gravare di costi indeducibili i bilanci sofferenti.

 

Gazzetta 18, 30/03/2021

 

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