SE CONTROPARTE NON CI SENTE! (Gazzetta Tributaria 13/2022)

SE CONTROPARTE NON CI SENTE! (Gazzetta Tributaria 13/2022)

13 – Quando la Pubblica Amministrazione risulta soccombente in giudizio tenta di tutto per non eseguire la sentenza!

 

La Corte di Cassazione è dovuta intervenire, anche in maniera decisa, per correggere una distorta applicazione del giudizio di ottemperanza in ambito tributario e per costringere l’Amministrazione soccombente e riottosa a dare esecuzione alla sentenza che la vede soccombente.

La recentissima ordinanza n. 31856 del 05/11/2021 della Suprema Corte ha dovuto ribadire che il giudizio di ottemperanza previsto dall’art.70 del decreto sul processo tributario è norma speciale e diversa dall’ordinaria procedura di esecuzione forzata prevista per le pubbliche amministrazioni (D.L.669/96, art.14) in ambito civile.

Intanto una considerazione sociale: la Pubblica Amministrazione dovrebbe essere al servizio esclusivo della Nazione, come recita l’art.98 della Costituzione, eppure sono state necessarie l’adozione di norme specifiche per far sì che quella Pubblica Amministrazione esegua sentenze emesse a proprio carico, per vincere quella tendenza a dare comunque ostacoli al cittadino vittorioso.

Non solo, ma con un distorto sentimento di colleganza tra giurisdizioni possiamo notare che la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ha respinto, sbagliando, la richiesta di un contribuente, vittorioso avanti la stessa Commissione, di ordinare l’ottemperanza alla sentenza a lui favorevole.

La Cassazione, con una bacchettata ai primi giudici, stabilisce che quella sentenza che respinge il ricorso per ottemperanza aveva fatto riferimento ad una regula iuris errata e quindi viene cassata.

Due aspetti meritano di essere sottolineati.

Il primo riguarda l’affermazione che il mondo del processo tributario è altro rispetto al giudizio civile e quindi si debbono applicare solo le norme specifiche ed esclusive.

Il secondo motivo riguarda il fatto che siamo in presenza di un percorso procedurale eccezionale, dato che la sentenza di primo grado viene impugnata direttamente in Cassazione per errore sul procedimento, come affermato dal 10° comma dell’art.70/546; altra dimostrazione che il processo tributario gode di autonomia specifica.

Viene affermato il principio, per altro già desumibile dalla legge, che la sentenza favorevole al contribuente deve essere eseguita entro trenta giorni dalla notifica di diffida a mezzo ufficiale giudiziario, e dopo tale notifica non vi è termine vincolante per procedere all’instaurazione del giudizio di ottemperanza.

In ogni caso viene voglia di citare Shakespeare: molto rumore per nulla!

 

Gazzetta 13, 08/02/2022

 

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