ROTTAMAZIONE QUATER – PARTICOLARITA’ E BENEFICI (Gazzetta Tributaria n.12/2023)

ROTTAMAZIONE QUATER – PARTICOLARITA’ E BENEFICI (Gazzetta Tributaria n.12/2023)

12 – Alcuni approfondimenti, in attesa delle interpretazioni ufficiali del MEF, sulla portata della c.d. rottamazione quater che interessa pressochè la totalità dei contribuenti.

 

 

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022), come abbiamo ricordato, dedica molte attenzioni al problema dei carichi tributari, incagliati, inesigibili o semplicemente trascurati dal contribuente, offrendo un percorso agevolato per chiudere le pendenze.

Come spesso accade, nonostante questo specifico argomento occupi una ventina di commi dell’articolo unico (monster!) della legge (esattamente i commi dal 231 al 254) vi sono ancora aspetti che meritano approfondimenti e forse correzioni in itinere.

Ne accenniamo alcuni riservandoci di ritornare sull’argomento non appena vi saranno nuovi elementi di valutazione.

Il primo argomento riguarda l’oggetto della definizione: i carichi azionati dall’Agenzia della Riscossione (e precedentemente alla Concessionaria – Esattoria) devono essere stati affidati dal 1° gennaio 2000 (!) al 30 giugno 2022, con necessità di identificare caso per caso la data di affidamento; potrebbe capitare di ritenere non agevolabile un importo risultante da un cartella notificata nel settembre 2022, ma una verifica dimostra che il carico era stato affidato in giugno e quindi la partita potrebbe essere agevolata.

La data di affidamento del carico risulta dalla cartella stessa, ed è differente dalla data di emissione della cartella (a volte anche di un paio di anni causa COVID).

Anche l’oggetto della definizione deve essere delineato con precisione: certamente si tratta dei carichi per tributi di ogni genere, compresi i tributi locali, ma anche oneri, recupero spese giudiziarie e simili, dato che espressamente il comma 246 esclude le sanzioni della Corte dei Conti e quelle pronunciate dal Giudice Penale, mentre per le sanzioni da contravvenzioni stradali o obblighi contributivi in caso di domanda di definizione sembrerebbero abbuonati solo gli interessi (abbiamo usato il condizionale perché una parte della dottrina annovera anche i contributi tra le poste definibili per sanzioni).

Le Casse di Previdenza professionali dovranno assumere apposite deliberazioni per consentire agli iscritti la sanatoria; così si presume debba comportarsi l’ENASARCO.

La presentazione della domanda ha effetto di sospendere eventuali contenziosi; inibisce l’inizio di nuove attività di riscossione coattiva ma non consente la cancellazione di provvedimenti cautelari in essere (ipoteche e fermi amministrativi) che si estingueranno solo al termine dei pagamenti (nel caso di pagamenti rateali sino al novembre 2027); vi è anche, per le poste definibili, l’effetto di sospendere eventuali rate di precedenti rottamazioni o rateizzazioni, con il beneficio che se per ipotesi venisse rigettata la domanda di definizione non si incorrerà in decadenza dalla rateizzazioni pregresse.

Infine i termini di pagamento sono tassativi, a differenza che nel passato: come se non vi fosse sufficiente confusione questa rottamazione non consentirà alcun ritardo di pagamento, salvo per i cinque giorni di grazia!, mentre con precedenti provvedimenti la legge ha consentito uno slittamento fino a 10 rate.

Quindi in caso di rottamazione 2023 l’omissione anche di una sola scadenza comporta la decadenza dall’intero beneficio con iscrizione a ruolo di interessi e sanzioni piene! (almeno sino alla prossima rottamazione!)

La domanda di definizione deve essere presentata – solo in forma telematica – entro il 30 aprile 2023 e l’eventuale diniego sarà comunicato – sempre in via telematica, – entro il 30 giugno 2023; sarà opportuno modificare la norma consentendo una più ampia rappresentanza dei contribuenti da parte degli intermediari abilitati!

Ricordiamo, per agevolare le valutazioni degli interessati, che questa rottamazione impone il pagamento dal 31 luglio 2023 dell’intero, ovvero con un numero di rate variabile sino a 18, delle quali le prime due debbono essere pari al 10% del totale. E’ certamente una cattiva scrittura della legge, perché letteralmente in caso di pagamento, per esempio, in quattro rate dovrebbero esserci due rate del 10% cadauna, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023 e le ulteriori due rate, del 40% ciascuna con scadenza il 28 febbraio e 31 maggio 2024 – ……… un controsenso!

Attenzione anche che nel 2024 febbraio ha 29 giorni ma la legge pone la scadenza al 28 febbraio ignorando la riforma del calendario gregoriano!

Torneremo, naturalmente, su altri aspetti di questa finanziaria.

 

 

Gazzetta Tributaria 12, 23/01/2023

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