ROTTAMAZIONE QUATER: MA L’AGENZIA RISCOSSIONE CONOSCE LA LEGGE? (Gazzetta Tributaria n. 10/2023)

ROTTAMAZIONE QUATER: MA L’AGENZIA RISCOSSIONE CONOSCE LA LEGGE? (Gazzetta Tributaria n. 10/2023)

10 – I primi moduli per la c.d. “rottamazione Quater” mostrano carenze e dovranno essere integrati; così i tempi, già stretti si riducono!

La legge Finanziaria 2023 (L: 197/2022) nei commi 231 – 253 tratta dell’atteso provvedimento della c.d. “rottamazione” che per ordine temporale assume la qualifica di “ quater” venendo dopo quelle del 2020, 2021, 2022.

Il comma 235 a tale riguardo prevede espressamente che l’Agenzia delle Entrate Riscossione, entro 20 giorni dalla entrata in vigore della legge che è stata pubblicata l’ultimo giorno dell’anno 2022, deve rendere noto e disponibile sul proprio sito il modello di comunicazione di applicazione delle norme agevolative con una dichiarazione  che potrà essere trasmesso entro il 30 aprile 2023 da parte dei contribuenti interessati.

Rispettando la lettera nella norma l’Agenzia ha indicato sul proprio sito, nel pomeriggio del 20 gennaio 2023 (il ventesimo giorno) un “modello” di dichiarazione di applicazione della c.d. rottamazione che fa acqua da tutte le parti!

Fermo restando che la dichiarazione dovrà essere presentata solo in forma telematica (così recita la norma), non è riportato il riferimento al carico definibile come deve essere predisposto dall’Agenzia in apposito sito (comma 234); non risulta, almeno nel primo modello di dichiarazione il riferimento all’importo dovuto, che deve tenere conto anche di quanto eventualmente già versato a titolo di capitale ed eventualmente rimborso delle spese per procedure esecutive.

Nel caso di pagamenti rateali, che a differenza dell’usuale prassi non sono rate di pari importo ma le prime due (su di un totale massimo di 18 rate trimestrali) possono essere anche il doppio delle successive, non è evidenziato che l’interesse da applicare non è l’interesse legale, anche questa una anomalia, ma un interesse del 2% annuo.

L’attuale modello, crediamo, vale solo come manifestazione di volontà a definire la pendenza, e quindi come previsto dal comma 240) la sua presentazione sospende la riscossione; sospende i termini di prescrizione e decadenza, sospende eventuali azioni esecutive, esclude il contribuente dal novero del soggetti inadempienti; vale anche come ripresa in forma agevolata di precedenti rottamazioni non concluse.

Una serie di benefici che indubbiamente indurranno tanti soggetti, ed i loro professionisti, ad accelerare i termini di manifestazione di volontà; ma l’applicazione della legge, che richiede certosina precisione, è ben lungi dall’essere completa, e siamo certi che dovrà venire dalla emanazione di nuovi modelli di dichiarazione e richiesta di liquidazione ben diversi da quella mera enunciazione che ha visto la luce oggi.

L’Agenzia Riscossione potrà dire di avere rispettato la scadenza, ma certamente non ha dimostrato di conoscere la legge!

Per fortuna lo stesso legislatore ha previsto al comma 237 la possibilità entro il 30 aprile 2023 per il contribuente di modificare ( e riteniamo anche revocare) la dichiarazione presentata, perché vi è sempre attenzione verso i pentiti!

 

 

Gazzetta Tributaria 10, 20/01/2023

No Comments

Post A Comment