ROTTAMAZIONE E DEFINIZIONE: ORA SI VOLTA PAGINA? (Gazzetta Tributaria n.107/2023)

ROTTAMAZIONE E DEFINIZIONE: ORA SI VOLTA PAGINA? (Gazzetta Tributaria n.107/2023)

107 – Sono scaduti i termini per la presentazione di domande e istanze: facciamo il punto della situazione.

 

Con la fine dell’estate (anche se le temperature non cessano di stupirci) cessa anche la stagione forsennata dei condoni e rottamazioni dei carichi tributari.

Le istanze sono state presentate, le domande inoltrate con le liquidazioni del debito tributario e il versamento almeno della prima rata del dovuto, e si percorrono gli ultimi passi necessari per porre in archivio queste pratiche.

Per quanto riguarda la rottamazione dei carichi tributari vi sono le incognite su eventuali partite tralasciate, mentre diviene tassativo il rispetto puntuale delle scadenze di pagamento dato che un inadempimento che superi la normale tolleranza (si ritiene che un ritardo fino a  5 giorni possa essere considerato fisiologico e quindi scusabile) comporterebbe la decadenza da tutte le agevolazioni (abbuono di sanzioni e interessi) con un debito tributario che lievita ad altezze importanti e con rateizzazioni meno agevoli di quella attuale (ora sostanzialmente cinque anni per il pagamento totale).

Più complessa è la valutazione della situazione della “definizione liti pendenti” che vede comparire sulla scena un altro attore, oltre che Agenzia e Contribuente: la Corte di Giustizia Tributaria.

La chiusura delle liti tributarie, trattata dalla legge di Bilancio 2023 ai commi da 186 a 205 dell’unico articolo, non è automatica ma comporta un ulteriore intervento del Giudice Tributario che dovrà dichiarare estinto il processo pendente eventualmente a seguito dell’istanza che sarà depositata dal contribuente.

Ed ecco un primo problema che non pare risolto: l’istanza di estinzione (comma 197) è un atto dovuto o semplicemente una comunicazione informativa per agevolare la chiusura delle pendenze?

La norma afferma che il contribuente “ha l’onere di depositare…” ma tale onere non è accompagnato da alcuna sanzione in caso di inosservanza.

Potrebbe voler dire che si tratta di una facoltà ma non di un obbligo, e che la copia della domanda di estinzione, con le prove dei versamenti, può anche essere validamente prodotto una volta chiamato in giudizio il processo che era stato precedentemente sospeso. Forse quell’onere di produrre la copia della domanda vuole invitare i contribuenti ad alleggerire il lavoro delle Corti di Giustizia Tributaria, perché con la domanda si evita la chiamata in un successivo ruolo dell’udienza di discussione di una vertenza che dovrebbe essere estinta; certamente poteva essere detto meglio!

Altro problema potrebbe scaturire dal fatto (comma 200) che sino al settembre 2024 potrebbe essere pronunciato un diniego alla definizione agevolata della lite.

A parte il fatto che non viene specificato quale ente può pronunciare il diniego (Agenzia, Riscossione, Corte di Giustizia?) debbono essere valutate le conseguenze del diniego, a fronte di un processo estinto.

E’ difficile pensare che, novella Araba Fenice, la controversia risorga dalle proprie ceneri, e quindi in caso di diniego della definizione si potrebbe instaurare una nuova vertenza, con confini ancora da valutare (coinvolgerà anche la vecchia contestazione oppure no?)

Forse anche la definizione delle liti pendenti non avrà efficacia tombale!

E con l’avvio della riforma tributaria, che dovrebbe svolgersi tra il 2025 e 2026 non è da escludere che altre forme di “invito alla chiusura delle vertenze” prenderanno corpo.

 

Gazzetta Tributaria 107, 06/10/2023

No Comments

Post A Comment