RIVALUTAZIONI E “AGEVOLAZIONI RITUALI” – UN COPIONE CHE SI RIPETE! ( Gazzetta Tributaria n.6/2024)

RIVALUTAZIONI E “AGEVOLAZIONI RITUALI” – UN COPIONE CHE SI RIPETE! ( Gazzetta Tributaria n.6/2024)

6 – La legge di bilancio 2024 ripropone la possibilità di affrancamento fiscale dei valori di terreni e partecipazioni.

 

Come abbiamo ricordato nel numero 3/2024 della nostra GAZZETTA la legge di bilancio 2024 (L.213/2023) ripropone la possibilità di affrancare i valori fiscali di terreni e partecipazioni, anche se di tratta di titoli quotati nei mercati regolamentati, pagando un’imposta sostitutiva.

E’ vero che vi è stato un periodo in cui la società italiana era dominata dai ”pentiti” che modificavano il proprio orientamento secondo convenienze, ma sembrava storia passata; in questo caso il legislatore, forse contando su pentimenti tardivi, ha  scordato che il termine per la precedente rivalutazione, per altro di modalità identiche all’attuale, era scaduto il 15 novembre 2023!

Pensare che in circa 45 giorni gli scenari siano talmente cambiati da indurre chi non aveva usufruito della rivalutazione 2023 a applicare la rivalutazione 2024 appare quanto meno azzardato, anche se vi sono circostanze che possono portare a mutamenti di opinioni.

In ogni caso ricordiamo che la prima legge di rivalutazione con imposta sostitutiva “dell’era moderna” è del 2001, e da allora vi sono state circa venti occasioni per rivedere i valori fiscalmente significativi: in questi vent’anni il meccanismo è rimasto simile, l’aliquota dell’imposta sostitutiva si è moltiplicata per15 (!) e sono state ricomprese anche le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

Ricordiamo che in caso di cessione con plusvalenza questa sarebbe soggetta ad imposta del 26%, solo sull’ammontare netto del “ricavo meno costo”, mentre in caso di rivalutazione “agevolata” l’imposta del 16% si applica sull’intero importo.

La convenienza della rivalutazione “agevolata” molto spesso è solo simbolica!

Il commento permette anche di sottolineare come, nella confusione di norme e nuovi istituti che stiamo vivendo in questi giorni (definizioni agevolate, rottamazione, riforma tributaria, legge di bilancio ecc.) venga evidenziata una grande variabilità in materia di tasso di interesse da applicare ai pagamenti frazionari: i tassi di interesse possono anche raddoppiare!

La nostra rivalutazione di terreni e partecipazioni consente il pagamento in tre rate annuali dell’imposta sostitutiva con l’interesse del 3% annuo; in caso di rateizzazione dei carichi tributari ordinari (procedura con rate mensili, normalmente 72 rate) il tasso di interesse è del 4,5% annuo; la rottamazione delle cartelle che abbiamo concluso l’estate scorsa (pochi mesi fa!) aveva previsto l’applicazione, per le dilazioni di pagamento, di un tasso di interesse del 2% annuo; invece per la definizione agevolata delle liti tributarie, anche questa nel II° semestre 2023, il tasso applicabile è del 5% annuo.

Non è credibile che nell’arco di pochi mesi le situazioni finanziare siano tanto variate da giustificare una simile differenza; forse si può dare la colpa all’ingorgo di norme e di applicazioni che si sono accavallate nella seconda metà del 2023, tanto da portare, a volte, all’imprecisione!

Ma non possiamo più sperare solo nella riforma che verrà, perché è già attuale!

 

Gazzetta Tributaria 6, 09/01/2024

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