RIVALUTAZIONI AGEVOLATE: IL RINNOVO ANNUNCIATO (Gazzetta Tributaria n.120/2023)

RIVALUTAZIONI AGEVOLATE: IL RINNOVO ANNUNCIATO (Gazzetta Tributaria n.120/2023)

120 – La scadenza del 15 novembre per la rivalutazione di terreni e partecipazioni con imposta sostitutiva potrebbe essere nuovamente prorogata almeno per il prossimo anno.

  

A partire dalla legge di bilancio 2002 (non è un errore, oltre vent’anni fa!) è stato istituito nel nostro ordinamento il principio eccezionale e straordinario per le persone fisiche di poter affrancare i valori di terreni e partecipazioni pagano solo un’imposta sostitutiva ex IRPEF in luogo della comune imposta progressiva.

Ricordiamo infatti che le plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni e partecipazioni per le persone fisiche rientrano ordinariamente nella disciplina dell’art.67 TUIR come componenti del reddito imponibile dell’anno.

Nel tempo la misura dell’imposta sostitutiva per conseguire l’affrancamento è salita dal 2% all’attuale 16%, ma comunque rimane la convenienza rispetto alle ordinarie aliquote progressive, se rileviamo che quella marginale è del 43%.

Deve altresì considerarsi che l’imposta sostitutiva è dovuta sull’intero valore del bene, quella ordinaria sulla misura della plusvalenza, e quindi, per esempio, in caso di incrementi di valore in tempi brevi può essere penalizzante la sostitutiva, in caso di acquisti lontani nel tempo è certamente conveniente la rivalutazione agevolata.

L’ultima agevolazione di rivalutazione è contenuta nella legge finanziaria 2023 (L.197/2022) che ai commi da 107 in poi concede di usufruire dell’aliquota ridotta con formalità e versamento da eseguirsi entro il 15 novembre 2023.

All’approssimarsi della scadenza è stata rivolta una interrogazione parlamentare (n.5-01479) per conoscere le intenzioni del Governo in relazione alla possibilità di una proroga, e la risposta è stata che “il Governo intende avanzare proposte normative nel senso auspicato dagli interroganti” lasciando quindi intendere che la norma verrà nuovamente prorogata.

Per altro la legge delega sulla riforma fiscale (legge 111/2023) espressamente prevede che venga disposta a regime una imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di terreni e partecipazioni, con aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso (art.2, c.1 lett h, n.2) e quindi la proroga “promessa” è nell’ottica di costituire una cerniera tra l’attuale regime eccezionale (se può essere eccezionale una situazione che si ripete da vent’anni!) e la nuova norma a regime.

Quindi si pone il dilemma se, trovandosi nelle circostanze interessate, concludere in tempi brevi (perizia, domanda e versamento della prima rata) entro il 15 novembre 2023 oppure contare sulla annunciata proroga e sulla sperata normativa a regime preannunciata favorevole.

Forse il vecchio proverbio sulla certezza dell’uovo oggi rispetto alla speranza del pollo di domani può aiutare nelle scelte, con la possibilità di consolidare un vantaggio superiore al 50% in termini di aliquota dovuta  – versare un 16% sostitutivo a fronte di un 35-43% ordinaria, anche se sembra di intendere che nel nuovo TUIR, che certamente entrerà ni vigore non prima del 2025, vi sarà una migliore agevolazione per le plusvalenze maturate in un intervallo di tempo consistenze, rispetto al semplice possesso “istantaneo”.

Per altro la risposta parlamentare, così esplicita sulla proroga della norma, sembra quasi un invito a utilizzare le norme esistenti.

 

Gazzetta Tributaria 120, 30/10/2023

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.