RINVIO SECONDO ACCONTO: EFFETTO ANNUNCIO E REALE EFFICACIA LIMITATA (Gazzetta Tributaria n.115/2023)

RINVIO SECONDO ACCONTO: EFFETTO ANNUNCIO E REALE EFFICACIA LIMITATA (Gazzetta Tributaria n.115/2023)

115 – L’effettiva portata del rinvio dell’acconto IRPEF deve essere ridimensionata rispetto all’annuncio che sfruttava l’interesse politico!

 

Con un decreto legge, art. 4 del decreto n. 145/2023, quindi di immediata applicazione, salvo aggiustare poi il tiro in sede di conversione (entro metà dicembre), è stata consentita la possibilità di rateizzare il versamento del secondo acconto delle imposte dirette 2023; per espressa disposizione di legge la misura è limitata all’anno 2023, anche se è facile prevedere che la riforma del sistema di riscossione prevedrà a regime una modulazione temporale dei versamenti.

Sembra un provvedimento di mero rinvio e di reale beneficio, e così era stato sbandierato con i primi titoli “Rinviato l’acconto di novembre!” ma quando, superato l’effetto annuncio, si passa all’esame dell’effettiva portata della legge si scoprono sorprese e limitazioni che restringono, e molto, l’efficacia del rinvio che per alcuni è certamente reale.

Intanto, per espressa esclusione legislativa la proroga/rateizzazione non riguarda i contributi previdenziali e assicurativi (INAIL), quindi a novembre si dovrà procedere comunque ad alcuni versamenti!

La norma non cita espressamente le addizionali locali IRPEF, ma dato che si riferisce all’acconto dovuto in base alla dichiarazione è ragionevole ritenere che anche le addizionali siano comprese nel rinvio/rateizzazione.

Le persone fisiche titolari di partita IVA, e quindi sono esclusi tutti i percettori di soli redditi diversi, locazione o lavoro dipendente, verseranno il secondo acconto delle imposte sui redditi (è solo IRPEF; essendo generalmente esclusa l’IRAP per le attività unipersonali) il 16 gennaio 2024, anche eventualmente a rate mensili uguali a partire da gennaio (sembra di intendere che le rate debbono essere cinque, senza possibilità di modulazione diversa del numero di rate).

L’espresso richiamo alle persone fisiche titolari di partita IVA, inoltre, esclude dall’agevolazione tutte le strutture collettive (società di persone, associazioni professionali, aziende coniugali, mentre l’impresa familiare è sempre individuale ecc.) e per effetto traino anche i soci di società di persone o studi associati, a meno che non siano anche titolari in proprio di partita IVA.

Questa limitazione, che è auspicabile venga modificata in sede di conversione, limita ulteriormente la portata dell’agevolazione.

Secondo la lettera della legge, invece, la titolarità di una partita IVA, magari anche marginale consente il rinvio e la rateizzazione per tutte le somme dovute dal contribuente, anche se derivanti da redditi diversi.

Nel caso di imprenditori individuali o professionisti vi è anche una limitazione quantitativa, dato che il beneficio si applica a coloro che nell’anno precedente (anno 2022, mod. PF 2023) hanno dichiarato un ammontare di compensi o ricavi non superiore a € 170.000, conteggiando in tale importo solo i ricavi (un imprenditore che abbia ricavi di 150mila e redditi di partecipazione o fondiari di altrettanto godrà del rinvio, mentre un ammontare di ricavi di 180mila euro esclude dall’agevolazione).

Nel caso di rateizzazione sulle rate conteggiate dopo il primo mese si applicano gli interessi del 4% in ragione d’anno, una misura che potrebbe essere attualmente conveniente tenuto conto del costo del denaro; il rinvio da novembre 2023 al 16 gennaio 2024 per il versamento integrale, invece, non comporta interessi di sorta.

Ancora una volta, comunque, notiamo come venga disatteso lo STATUTO DEL CONTRIBUENTE che all’art.3 prevede un intervallo di almeno 60 giorni tra la nuova norma e la sua entrata in vigore, mentre anche in questo caso, con una modifica pur a favore del contribuente, si obbligano gli studi professionali e le software house a modificare programmi e scadenze avendo a disposizione si è no quaranta giorni.

 

Gazzetta Tributaria 115, 21/10/2023

 

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