RIFIUTO DEL DIALOGO (Gazzetta Tributaria 37/2022)

RIFIUTO DEL DIALOGO (Gazzetta Tributaria 37/2022)

37 – Anche la Cassazione conferma il comportamento di chiusura dell’Agenzia che considera non necessario l’avvio del contraddittorio prima dell’accertamento.

 

La strada per una effettiva collaborazione tra contribuente e amministrazione finanziaria è sicuramente lunga, e tutti gli appelli all’apertura del dialogo preventivo tra le parti, il c.d. contraddittorio, rischiano di trovare interlocutori sordi, prevenuti e negativi.

Questo comportamento è suffragato, a volte, anche dalla Corte di Cassazione che di recente ha pubblicato un’ordinanza (n.6089 del 24/02/2022) che conferma la validità di accertamenti emessi inaudita altera parte, anche se richiamano gli studi di settore.

Ricordiamo che l’art.10 della legge 146/98 sugli studi di settore afferma che prima di emanare un accertamento basato su questi strumenti presuntivi deve essere notificato un invito al contradditorio, e l’accertamento emesso senza tale confronto è nullo.

Ma la Cassazione, seguendo un filone iper restrittivo, richiamando taluni propri precedenti, afferma che l’accertamento che sia basato anche sugli studi di settore, ma prenda in considerazione anche elementi diversi (percentuali di ricarico o disordine contabile) non richiede un contradditorio preventivo perchè la Corte ha limitato la portata dell’art.10 citato alle sole fattispecie di accertamenti esclusivamente basati sugli studi di settore ma se questo costituisce un elemento per quantificare la misura della presunta evasione e non l’unico presupposto per l’accertamento non vi è obbligo di informazione.

In sostanza la preventiva audizione del contribuente è un obbligo solo per accertamenti unicamente imperniati sugli studi di settore, e basta richiamare anche atri elementi per poter agire senza preventiva informazione.

Nel testo in esame compare una affermazione preoccupante: “L’accertamento, quindi, faceva leva su dati economici incongrui e in contrasto con leggi economiche, e quindi non era necessario il contraddittorio preventivo”; probabilmente può non essere necessario ma certamente opportuno.

Non si tratta solo di manifestazione di orgoglio, ma vi sono aspetti di onere della prova e comportamenti nel successivo contenzioso che senza un formale contradditorio divengono più complessi per il contribuente, posto nella condizione di dover subire in silenzio.

Come se il dialogo debba essere considerato solo un obbligo e non l’attuazione di quel principio di collaborazione e buona fede che lo Statuto del Contribuente, oltre vent’anni fa, ha cercato di introdurre nell’ordinamento, fino ad ora con scarso successo.

 

Gazzetta 37, 21/04/2022

 

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