RICOMINCIAMO A CONTARE LE RIGHE! (Gazzetta Tributaria n. 115/2026)

RICOMINCIAMO A CONTARE LE RIGHE! (Gazzetta Tributaria n. 115/2026)

115 – Una risposta dell’Agenzia in materia di imposta di bollo limita a talune, circoscritte fattispecie la determinazione forfettaria dell’ammontare dovuto.

 Quest’anno abbiamo già dedicato parecchi interventi a commenti ironici all’imposta di bollo, ma questo arcaica sopravvissuta di un mondo di balzelli e gabelle medioevali non finisce mai di stupire!

Almeno questo si ricava dalla lettura della risposta del 31 luglio 2026 all’interpello n. 153, con cui la direzione Centrale Normativa formula talune precisazioni.

Siamo in presenza dell’imposta di bollo, e all’interpretazione che deve essere data all’applicazione dell’imposta alle nuove tecnologie e alle agevolazioni informatiche: ci si è resi conto che con le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 (oltre dieci anni fa!) è stata introdotta una tariffa speciale per i documenti  rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni in forma telematica  (art.4 tariffa n.1-quater) che scontano l’imposta ordinaria di 16,00 euro qualunque sia la dimensione dell’atto.

Ma l’art.2 della citata tariffa si riferisce, invece, alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni unilaterali che modificano concessioni e simili, anche se rilasciate da pubbliche Amministrazioni, e per questo la Direzione Centrale è rigida: tassazione ai fini dell’imposta di bollo nei modi ordinari e cioè € 16,00 per foglio, che è composto di quattro pagine, ciascuna di venticinque righe!

Ed ecco il dubbio: ma quando un atto è emesso in forma elettronica, con dimensioni peculiari e con continuità di testi, come si fa?

La Direzione Centrale rimanda la palla nel campo avverso: (il quesito riguardava gli atti di concessione delle Pubbliche Amministrazioni ed i contratti e altre scritture rilasciati a seguito della stessa).

Le prime, gli atti sono soggetti a imposta forfetaria perché espressamente citate dalla norma; i secondi scontano l’imposta nei modi ordinari perché in mancanza di un espresso formale richiamo nella norma non si potrà applicare il regime forfetario di determinazione.

Ma allora vuol dire mettersi a contare fogli, pagine e righe, con un dispendio di tempo che tante volte sarà più oneroso del gettito dell’imposta (che in assoluto non è irrisorio ma certamente non ha dimensioni clamorose); bisognerà poi verificare con altri, costi, i conteggi effettuati dalle parti, perché questo è il compito del Fisco!

In certe Direzioni Centrali dell’Agenzia delle Entrate siamo ancora ai tempi dell’inchiostro e al calamaio!

 

Gazzetta Tributaria, n. 115/2026, 04/8/2026

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