RESIDENZA ESTERA E ATTIVITA’ IN ITALIA: DISTORSIONI A FAVORE DELL’AGENZIA (Gazzetta Tributaria n.91/2022)

RESIDENZA ESTERA E ATTIVITA’ IN ITALIA: DISTORSIONI A FAVORE DELL’AGENZIA (Gazzetta Tributaria n.91/2022)

 

91-L’Agenzia delle Entrate offre una interpretazione distorta di una sentenza di Cassazione in merito all’applicazione del domicilio fiscale.

 

In base al generale ordinamento comunitario, e anche il nostro Testo Unico Imposte sui Redditi applica tale principio (art. 2 TUIR), sono soggetti passivi dell’imposta i contribuenti residenti di fatto nel territorio italiano, a prescindere dalle eventuali risultanze anagrafiche.

Quindi prevale il principio della residenza o domicilio rispetto alla semplice iscrizione in anagrafe.

Principio sostanzialmente assodato da decenni, che presuppone una valutazione di fatto della situazione del singolo, ma che viene sbandierato da “FISCO OGGI” (la voce ufficiale dell’Agenzia) come irrilevanza dell’iscrizione alla AIRE – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – come riporta il numero del 31 ottobre 2022.

In effetti la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29635 del 11 ottobre 2022 rinviando una vertenza al giudice di merito ha affermato che per stabilire la residenza fiscale in Italia deve essere anche valutata la rilevanza dell’eventuale esistenza nel nostro paese di un centro di interessi (domicilio).

 

 

 

Si tratta di valutazioni di fatto che non possono essere svolte dal giudice di solo diritto come la Cassazione, e pertanto ha rinviato alla corte di merito l’esame degli aspetti pratici dell’attività svolta dal contribuente che avendo la residenza all’estero e iscritto all’AIRE non ha dichiarato redditi derivanti da una attività in Italia.

Si tratta di principi ben noti, ma che, con intento intimidatorio, vengono sbandierati come vittoria dell’Agenzia per il fatto che la Corte abbia rinviato una sentenza che era favorevole al privato per una nuova valutazione in fatto; certamente se anche il giudice di rinvio concluderà per la rilevanza della residenza estera non vi sarà una sola riga di commento su Fisco Oggi (e trattandosi di giudizi di merito non potremo informare i nostri lettori!).

Deve essere stigmatizzato, però, il carattere enfatico della sottolineatura della presunzione relativa di simulazione per ogni caso di residenza estera di soggetto che eventualmente opera anche in Italia!

La globalizzazione è ancora lontana!

Secondo consuetudine abbiamo anche verificato che siamo in presenza di una vertenza che tratta anche di redditi del 2002, e quindi tenuto conto della tempistica della riassunzione e dell’eventuale ulteriore gravame è presumibile vedrà la conclusione trent’anni dopo il fatto – un po’ troppo!

 

 

Gazzetta Tributaria 91, 02/11/2022

 

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