QUESTIONE DI STILE: COMPRENSIBILITA’ DELLE NORME E FACILITA’ DI APPLICAZIONE Due recenti provvedimenti offrono lo spunto per un commento riservato allo stile. (Gazzetta Tributaria Edizione 56/2020)

QUESTIONE DI STILE: COMPRENSIBILITA’ DELLE NORME E FACILITA’ DI APPLICAZIONE Due recenti provvedimenti offrono lo spunto per un commento riservato allo stile. (Gazzetta Tributaria Edizione 56/2020)

56 – Due recenti provvedimenti offrono lo spunto per un commento riservato allo stile.

 

Questa volta non ci dedichiamo al commento di norme, nuove o vecchie, ma un richiamo allo stile degli atti, in genere, appare giustificato e doveroso.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 8425/2020 ha voluto bacchettare un contribuente, e il suo difensore, con un deciso richiamo alla norma del Codice di Procedura Civile che impone all’art.360 una forma obbligatoria del ricorso per Cassazione che deve contenere la “chiara e sommaria esposizione dei fatti di causa e degli specifici motivi per cui si richiede la cassazione” respingendo quindi un ricorso che consta di 239 pagine, con 12 motivi di reclamo, definendolo “poderoso e ipertrofico”, redatto in maniera farraginosa, disordinata e confusa, con una prosa involuta, difficilmente comprensibile.

Conclude la Suprema Corte che quel ricorso pare quasi persegua l’obbiettivo di ostacolare il compito degli interpreti anziché agevolarlo.

Un richiamo del genere è assolutamente insolito da parte della Suprema Corte ma opportuno.

Quante volte, e particolarmente in questo periodo perturbato dalle emergenze di tutti i generi, abbiamo lamentato la cattiva qualità della stesura delle norme che magari nell’intento di sviscerare ogni possibile aspetto dell’intervento divengono “farraginose, disordinate e confuse” (sono i termini della Suprema Corte).

Particolarmente in materia tributaria l’Agenzia delle Entrate è stata continuamente chiamata a cercare di rendere comprensibili testi che sembravano subire queste cadute di stile, gettando in gravi difficoltà gli interpreti.

Nel campo più proprio del contenzioso tributario una dimostrazione di questa involuzione stilistica è data da un recente provvedimento del Direttore della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che per disporre istruzioni per l’effettuazione delle udienze svolge in otto pagine 51 richiami a disposizioni precedenti, trascinando nel panico l’interprete che rischia di perdersi in questa selva farraginosa di rimandi.

Certamente scrivere le norme non è agevole, e quando vi sono motivi di urgenza e straordinarietà il compito diviene ancora più difficile, ma il richiamo della Cassazione merita di essere tenuto sempre presente, ricordando che agevolare il compito degli interpreti è un beneficio generale e positivo.

La comprensione tra le parti è un primo indice di civiltà positiva, e la qualità “chiara e sommaria” delle norme è un approccio fondamentale alla collaborazione.

 

Gazzetta 56, 19/10/2020

 

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