QUESTI FANTASMI .….. COME I SOCI DI UNA SOCIETA’ ESTINTA. (Gazzetta Tributaria n.29/2023)

QUESTI FANTASMI .….. COME I SOCI DI UNA SOCIETA’ ESTINTA. (Gazzetta Tributaria n.29/2023)

29 – Con enfasi l’Agenzia delle Entrate riferisce di una sentenza della Cassazione che affronta …. Il nulla di una società estinta.

 

 

Nella commedia di Eduardo de Filippo (Questi Fantasmi) l’invenzione del soprannaturale serviva, in modo molto pratico, a coprire le trasgressioni dei coniugi!

Nella situazione che con enfasi viene descritta da FISCO OGGI, invece, il richiamo alla società estinta ed i suoi soci sfocia …. nel nulla!

I dati certi della vertenza sono che una società di capitali dopo la liquidazione è stata cancellata dal Registro Imprese senza che in sede di liquidazione venisse attribuito alcunché ai soci.

Essendo in essere una vertenza tributaria, l’Agenzia notifica nel 2016 agli ex soci (che non avevano avuto alcun riparto dalla liquidazione) un ricorso per Cassazione che tra l’altro viene opposto dagli ex soci sulla base della cancellazione della società nel 2015 dal Registro Imprese.

Veniva specificato che i soci non avevano percepito alcunché dalla liquidazione e quindi, quali soci, non potevano avere alcuna responsabilità nei trascorsi, anche fiscali della società.

La Cassazione, con la sentenza n.38130 del 30/12/2022 ha ritenuto che la norma prevista dal D.Lgs.n.175/2014 abbia rappresentato una vera e propria fictio iuris voluta dal legislatore a favore della società estinta e cancellata, considerando valida la notifica, e quindi la chiamata in giudizio dei soci della società estinta anche se non hanno riscosso somme in conseguenza del bilancio finale di liquidazione e quindi non potranno essere chiamati a rispondere di nulla!

Trattandosi di finzione giuridica si può discutere della fondatezza della rappresentazione, ma in termini pratici il dubbio, generale riguarda l’utilizzabilità di tale finzione.

Per giurisprudenza costante i soci di una società di capitali, a meno che non abbiano avuto specifiche attività di gestione e/o abbiano operato illecitamente per la società, non hanno alcuna responsabilità in ordine ai debiti della società liquidata, salvo avere ricevuto proventi dalla liquidazione.

Se è confermato che non vi è stata alcuna attribuzione sono estranei alla situazione debitoria della società, e la notifica a loro del ricorso per Cassazione consente solo di svolgere il giudizio, senza che l’eventuale soluzione negativa possa in alcun modo intaccarli.

Nel caso in esame, oltre tutto, la Cassazione ha pronunciato rinvio alla Corte di 2° Grado per una valutazione sulla legittimità di certe perdite su crediti.

Sono già passati otto anni   dalla cancellazione della società, e forse anche qualche socio avrà terminato il suo percorso: l’Agenzia notificherà agli eredi, che non hanno certamente ereditato il semplice ricordo di essere stato socio?

In fondo, i Fantasmi di De Filippo erano più attuali, mentre questi sono veramente eterei!

 

 

Gazzetta Tributaria 29, 02/03/2023

 

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