26 Feb QUEL PASTICCIO …… BRUTTO DELL’IVA SULLE PROFESSIONI SANITARIE (Gazzetta Tributaria N. 27/2026)
27 – Nuovamente torna all’attenzione il diverso regime IVA di alcune professioni sanitarie, con anche un caso di schizofrenia interpretativa!
Più volte ci siamo dedicati a cercare di chiarire il regime IVA delle varie prestazioni sanitarie, perché la portata generale di comune accezione (l’attività sanitaria è esente da IVA) è grossolanamente imprecisa e spesso intervengono messe a punto e distinguo (Gazzetta Tributaria 65/20; 81/22; 78/23; 85/24; 98/24, per non entrare nel campo della medicina/chirurgia estetica).
Dobbiamo tornare sul tema perché pochi giorni fa l’Agenzia, con una risoluzione formale della Direzione Centrale Persone Fisiche, n. 9 del 24 febbraio 2026 ha nuovamente affrontato la diversa collocazione IVA delle prestazioni delle c.d. attività collaterali rispetto alla medicina come comunemente intesa – prestazioni di osteopata, chiropratico, chinesiologo, massoterapista.
Con una articola disanima delle varie strutture legislative (alcune delle professioni indicate hanno un apposito albo professionale e ordinamento formale, per altre il procedimento è in corso) l’Agenzia arriva a concludere che per adesso le prestazioni di osteopati, chiropratici e chinesiologi non possono godere dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 D.P.R. 633/72, per mancato perfezionamento dell’iter di formale riconoscimento della professione in modo da poterla ricondurre nell’ambito dell’art. 99 del Testo Unico delle Professioni Sanitarie ( è un Regio Decreto del 1934 che costituisce tuttora il punto di riferimento formale!).
Proprio il riferimento a detto art. 99 permette, invece, di riaffermare l’esenzione IVA per le prestazioni volte dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici – abbiamo riprodotto testualmente la qualifica come compare nel Testo Unico Sanitario, anche se il termine corrente è massoterapista.
In questo pasticcio di denominazioni, qualifiche e “patenti” dobbiamo riscontrare che l’Agenzia opta sempre per l’interpretazione più restrittiva, e questo comporta che alla fine sia il paziente a dover subire un aggravio nell’onere per la prestazione ricevuta (e in sostituzione del paziente, alla fine, la collettvità quando il servizio è fornito dal SSN).
Ma questa precisazione formulata con la risoluzione citata permette anche di valutare le differenti ottiche di approccio alla notizia.
FISCO OGGI, organo ufficiale dell’Agenzia, che privilegia il concetto di “Fisco Amico”, titola nel numero del 24 febbraio, in modo quasi trionfale, come se fosse un’agevolazione: “NIENTE IVA NE’ FATTURA ELETTRONICA PER LA PRESTAZIONE DEL MASSOTERAPISTA” tralasciando nel titolo la conferma dell’onere per le altre professioni trattate, ben più diffuse; il quotidiano di EUTEKNE (struttura professionale) il giorno 25 febbraio, commentando la stessa risoluzione, titola “NIENTE ESENZIONE IVA PER OSTEOPATI, CHIROPRATICI E CHINESIOLOGI”.
Un palese caso di schizofrenia interpretativa in cui, a seconda degli interessi che si vuole privilegia la stessa risoluzione viene vista come agevolativa o limitativa (e dato che i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici sono certamente una esigua minoranza rispetto agli altri professionisti la risoluzione non ha contenuti positivi!)
Ma l’oggettività, anche nei commenti fiscali, è merce rara e invece la situazione dell’IVA e prestazioni sanitarie ricorda tanto il famoso titolo di Gadda “quel pasticciaccio brutto…”
Gazzetta Tributaria 27, 27/02/2026
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