09 Lug QUANDO SI HA PAURA DI FANTASMI INESISTENTI (Gazzetta Tributaria n. 97/2026)
97 – La correttezza dei comportamenti deve essere il presupposto per operare in armonia con il Fisco, senza timore di ritorsioni interpretative.
“Excusatio non petita, accusatio manifesta”: i latini, che chissà perché vengono considerati depositari della saggezza (forse perché non sono più in grado di replicare!) sostenevano che proteggersi preventivamente da distorte interpretazioni dimostra una insicurezza e incertezza di base.
Questa considerazione, che magari rappresenta invece solo un eccesso di cautela, è sorta spontanea verificando un intervento recente in materia di utilizzo della società semplice a fronte delle agevolazioni previste (rinnovate) dalla legge di bilancio 2026 per le trasformazioni incentivate.
La società semplice, la forma arcaica di ente collettivo che è previsto nel codice civile come archetipo di tutte le forme societarie (art.2251segg.C.C.) nel caso di beni goduti al di fuori di un attività commerciale presenta indubbi vantaggi sia operativi che fiscali, su cui ogni dottore commercialista di buona competenza può illustrare la portata; è un istituto pienamente legittimo e che sta riacquisendo significato e convenienza dopo un periodo di oblio.
Eppure un recentissimo intervento sponsorizzato anche dall’Ordine Dottori Commercialisti di Milano adombra, nel titolo: ”vantaggi fiscali, limiti e rischio di abuso del diritto”.
Torna quel recondito timore che un beneficio fiscale possa essere interpretato come abuso del diritto per il solo fatto che vi sia un risparmio d’imposta, ed ecco quindi che in via preventiva viene ricordato che a volte può esservi il rischio di sentirsi contestare l’abuso del diritto.!
NON E’ SEMPRE VERO!
La scelta della forma societaria, tenuto conto delle varie norme di legge e quindi delle conseguenze della propria opzione (la società semplice non potrà mai esercitare attività commerciale, per esempio!) può anche consentire situazioni vantaggiose ma non deve mai essere considerata una “scorciatoia” da abuso del diritto, e se la nostra società semplice dopo un certo periodo di tempo sarà immune da eventuali plusvalenze imponibili questo deriva dalle norme e non consegue invece dal comportamento del contribuente.
Sorprende riscontrare che “IL COMMERCIALISTA TELEMATICO” dell’8 luglio 2026 adombri il rischio di abuso del diritto commentando la trasformazione agevolata in società semplice: se non vi sono ipotesi di truffa (per esempio una finta società semplice che nasconde una società commerciale) il comportamento è lineare e il vantaggio fiscale deriva dalla legge e non da forzature di interpretazione!
Volendo si potrebbe ritenere che il vantaggio (legittimo) fiscale è un diritto del contribuente e un dovere del consulente preparato; e certamente non una distorsione delle norme:
Come dicevano i latini non è il caso di mettersi in difesa ancora prima di partire per l’avventura fiscale!
Ben venga, allora, specialmente nelle problematiche di sistemazioni familiari, la società semplice con i suoi risparmi fiscali.
Gazzetta Tributaria n. 97, 9/7/2026
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