23 Giu QUANDO MANCA LA BUONAFEDE! (Gazzetta Tributaria n. 87/2026)
87 – Ancora non c’è la equivalenza tra le posizioni processuali, ma se l’Agenzia si comporta con superficialità viene contestata ma perdonata!
Quasi come un “mantra” che viene ripetuto automaticamente ricordiamo che l’art. 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente recita: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede”.
Capita però di imbattersi in fattispecie che sono assolutamente in antitesi con questo principio, come è descritto dall’ordinanza n. 16466 del 27 maggio 2026 della Corte di Cassazione, sconcertante sia nel contenuto che nelle conseguenze!
La fattispecie è la seguente: una società riceveva un accertamento relativo all’anno 2015 per utilizzo di crediti (contestati) in pagamento di tributi; il ricorso tra l’altro chiedeva la sospensione dell’esecutività dell’atto (ex art.47/546) e questa veniva concessa; nelle more l’Agenzia procedeva all’emissione di un ruolo straordinario giustificato, a suo dire, dal pericolo per la riscossione e la relativa cartella veniva impugnata sulla base del principio che durante la sospensione della esecutività non poteva essere svolta alcuna attività di riscossione.
La cartella veniva impugnata in primo grado dalla società che risultava soccombente; il successivo appello, invece, comportava l’accoglimento del reclamo e l’annullamento della cartella.
A fronte di tale pronuncia l’Agenzia ricorreva in Cassazione, vertenza risolta dall’ordinanza indicata.
Ci vuole il Supremo Consesso per ribadire all’Agenzia che la sospensione della esecutività dell’atto, disposta dal giudice dell’udienza cautelare, impedisce ogni attività di riscossione, dalla emissione del ruolo (e della cartella) all’atto di esazione, e l’eventuale rischio per la riscossione è stato autonomamente e preliminarmente valutato, ex lege, dal giudice dell’udienza cautelare, senza possibilità di interventi esterni.
La motivazione è decisamente lineare, ma si conclude con una sorpresa che ribadisce come le “parti” del processo tributario non sono in posizione paritetica: la pronuncia della Cassazione, che cassa la sentenza impugnata accogliendo il ricorso iniziale del contribuente compensa le spese dell’intero processo!
Siamo in presenza di un palese abuso dell’Agenzia che emette un ruolo su di una partita sospesa, sapendo che la riscossione doveva fermarsi sino alla scadenza della sospensione; il contribuente deve difendersi in tre gradi di giudizio, con contributi e onorari significativi (l’Agenzia non paga contributi e riceve gratuitamente la rappresentanza dell’Avvocatura di Stato) eppure il Supremo Collegio compensa le spese dell’intero processo!
Che invece si sarebbe dovuto condannare l’Agenzia anche al risarcimento per lite temeraria!
Ma a volte manca la buonafede (a pensar male si fa peccato).
Gazzetta Tributaria, n. 87, 23/6/2026
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