QUANDO L’AGENZIA ESAGERA, SMENTENDO SE STESSA! (Gazzetta Tributaria n.96/2022)

QUANDO L’AGENZIA ESAGERA, SMENTENDO SE STESSA! (Gazzetta Tributaria n.96/2022)

96-Due pronunce della Cassazione sullo stesso argomento sottolineano come a volte la pretesa impositiva sia una sorta di accanimento anche contro le stesse affermazioni dell’Agenzia.

 

Un tema diffuso, anche perché è legato alla diffusione dei campi di pannelli solari sui terreni agricoli per la produzione di energia elettrica, riguarda i diritti di installazione e la loro imponibilità e sottolinea come a volte la volontà di perseguire a tutti i costi l’imposizione vada anche contro le stesse affermazioni della direzione dell’Agenzia.

La fattispecie riguarda la cessione del diritto di superfice di terreni agricoli, ipotesi che se riferita a beni posseduti da più di cinque anni non genera reddito imponibile per il percettore persona fisica non rientrando nel novero dei redditi diversi ex art.67 c.1 del TUIR.

A nulla rileva che il contratto di cessione del diritto di superfice sia di durata limitata nel tempo o senza scadenza prefissata, e altrettanto non è significativo che il terreno sia stato originariamente acquistato, ricevuto per successione o per donazione.

Dopo un periodo di interpretazione non univoca è intervenuta la Corte di Cassazione nel 2014 con una sentenza (n.15333) che ha affermato l’irrilevanza, ai fini impositivi, della cessione del diritto di superficie decorsi cinque anni di possesso. Sentenza determinante nell’orientare sia la giurisprudenza successiva che lo stesso comportamento dell’Agenzia.

 

Infatti nel 2018 (dopo un esame protratto per te anni!) venne emanata la circolare n. 6 del 20/04/2018 dell’Agenzia delle Entrate che precisò l’esclusione da ogni imposizione dei corrispettivi per il diritto di superficie relativi a terreni agricoli posseduti da più di cinque anni.

Sembrerebbe tutto lineare, ma nel 2022 la Suprema Corte ha dovuto occuparsi almeno due volte del problema, perché l’Agenzia continua a resistere in giudizio non accettando, in contraddizione con il suo stesso orientamento, l’esclusione da imposte.

L’ordinanza n. 6622 del 1 marzo 2022 risolve, a favore del contribuente, la vertenza relativa alla sentenza della C.T.R. di Trento del 2015, successiva quindi alla sentenza cardine della Cassazione che è del 2014!

Ebbene anche in questo caso l’Agenzia ha resistito in giudizio ribadendo l’assoggettamento ad imposta, e così è avvenuto per la vertenza 24406 dell’8 agosto 2022.

Siamo a distanza di quattro anni dalla circolare della stessa Agenzia che conferma la non imponibilità e le vertenze in essere non vengono rinunciate; nelle due ordinanze citate per il 2022 l’Agenzia è stata condannata a pagare oltre ventimila euro di spese legali, riguardanti situazioni che non avevano ragione di esistere proprio in virtù anche della circolare della stessa Agenzia: siamo evidentemente in presenza di una esagerazione nella volontà di perseguire a tutti i costi l’intento impositivo, anche al di là della propria interpretazione!

Un grave caso di schizofrenia fiscale!

 

Gazzetta Tributaria 96, 21/11/2022

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