QUANDO LA FORMA PREVALE SULLA SOSTANZA (Gazzetta Tributaria 27/2022)

QUANDO LA FORMA PREVALE SULLA SOSTANZA (Gazzetta Tributaria 27/2022)

27 – Una recentissima risposta dell’Agenzia sottolinea la prevalenza delle scritture contabili sulla imponibilità di una posta di bilancio.

 

Le risposte dell’Agenzia delle Entrate agli interpelli proposti possono offrire spunti per valutazioni che superano la specificità del caso sottoposto all’esame, con indicazioni di portata generale, come andremo a dimostrare.

Questa è la considerazione che si deve ricavare dalla risposta n.139 del 21 marzo 2022 che conferma l’imponibilità di una provvista di mezzi finanziari fornito dalla capogruppo alla controllata per poter soddisfare una transazione fiscale di quest’ultima.

Descriviamo brevemente la fattispecie come risulta dal testo dell’interpello.

A fronte di una complessa operazione di ristrutturazione societaria una società, poi messa in liquidazione, si trova ad avere un’altra società come socio unico; la società figlia definisce una controversia con il fisco e riceve dal socio unico la provvista finanziaria per procedere al pagamento.

La società controllante chiede conferma all’Agenzia che l’importo versato alla controllata non è imponibile sia perché versato a fronte di un onere indeducibile (!) sia perché si tratta di un versamento effettuato dal socio a fondo perduto e pertanto escluso da tassazione ex art.88 TUIR.

A fronte di un approfondimento l’Agenzia accerta che l’importo in questione è stato dalla società beneficiata registrato in bilancio alla voce A.5 del conto economico “Altri ricavi e proventi” e pertanto conclude che tale provento è imponibile in base al principio generale di derivazione affermato dall’art.83 TUIR. In sostanza è la collocazione in bilancio, che esclude una connotazione finanziaria al versamento, ma che lo qualifica come componente positiva di reddito.

La rappresentazione in bilancio diviene, quindi, elemento di sostanza che deriva direttamente dalla forma: essendo transitato per la voce di bilancio “Altri ricavi e proventi” ne viene affermata la natura economica e come tale concorre a determinare il risultato di esercizio.

Nulla rileva, se la descrizione che abbiamo svolto all’inizio è corretta, che la sostanza dell’operazione finanziaria fosse effettivamente un versamento a fondo perduto per sostenere una passività eccezionale, effettuato da un (l’unico) socio, perché l’art.83 TUIR attribuisce rilevanza assoluta alla composizione del bilancio ed alla collocazione delle sue varie poste: un importo registrato in A.5 diviene inderogabilmente un ricavo. Anche l’eventuale delibera assembleare di richiesta al socio, la stipulazione di uno specifico accordo, la volontà di effettuare un conferimento a fondo perduto si scontrano con la rigidità dell’iscrizione in bilancio.

Il fatto che la definizione tributaria riguardasse un onere fiscalmente non deducibile è evidentemente irrilevante, come conferma l’Agenzia.

In quanto ricavo il versamento del socio sconterà IRES e IRAP, aggiungendo all’onere straordinario un aggravio significativo.

Si deve concludere che la forma assume significato anche di sostanza e deve essere usata la massima attenzione per non incorrere in errori che possono costare cari!

 

Gazzetta 27, 23/03/2022

 

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