10 Lug QUANDO LA DECISIONE E’ INCOMPRENSIBILE – SPESE LEGALI PER L’AMMINISTRATORE (Gazzetta Tributaria n. 98/2026)
98 – Le spese per la difesa penale dell’amministratore vengono confermate come costi indeducibili, contro ogni ragionevole considerazione.
Da tempo si dibatte sulla collocazione tra i costi d’impresa delle spese sostenute dalla società per la difesa penale dell’amministratore (la sentenza in commento cita precedenti pronunce di decine di anni fa) e sembra che l’opinione della Corte di Cassazione al riguardo non sia minimamente mutata.
Viene ribadito, e anche l’ordinanza n. 6636 del 20 marzo 2026, lo conferma, che i costi della difesa penale dell’amministratore, o eventualmente di esponenti della società, non possono essere considerati costi d’impresa in quanto non riferiti direttamente a quelle attività da cui possono generarsi ricavi (ex art.109 TUIR).
Anche Fisco Oggi enfatizza la pronuncia degli Ermellini!
Delle due una: o tutte le spese per la difesa legale, sia di amministratori, procuratori che dipendenti, sono indeducibili, come se l’azienda, intesa come complesso unitario di beni e diritti, non fosse un patrimonio da difendere, oppure questa discriminazione vuole colpire solo il lavoro autonomo (tipico dell’amministratore), mentre il rapporto di lavoro dipendente rappresenta un’oasi di franchigia.
E’ noto che molti contratti collettivi di lavoro prevedono che, a certe condizioni, l’onere per la difesa penale del dipendente deve essere assunto dall’impresa, e conoscendo la superficialità di tante iniziative delle Procure che si dimostrano, a posteriori, infondate, quando non esistono sospetti di dolo tale previsione è certamente condivisibile.
Così non è in fatto secondo la Cassazione per quanto riguarda l’amministratore, sempre in condizione di mancanza di dolo.
Sembra quasi che i giudici vogliano privilegiare un percorso tortuoso che porterà l’amministratore a pretendere una maggiorazione del proprio compenso per sostenere le spese legali, maggiorazione che dovrà anche assorbire la crescita dell’imposta personale; l’impresa si troverà quindi a subire un aggravio che non è azzardato ritenere doppio rispetto al puro costo della difesa deducibile, e quindi avrà indirettamente quell’attenuazione dell’onere fiscale che l‘imputazione diretta avrebbe consentito; un circuito vizioso che dilata le cifre, aumenta da un lato le spese (compenso amministratore maggiorato), obbliga a variazioni in aumento nella dichiarazione dei redditi della società e alla fine si conclude con un saldo vicino allo zero.
Tutto per mantenere un principio, che riconosciamo la Cassazione propugna da anni, sulla indeducibilità delle spese per la difesa penale degli organi societari. Principio che cozza con il normale livello di comprensione del cittadino, che ritiene che i costi di una prestazione essere omnicomprensivi.
Senza considerare (absit iniuria verbis!) che il pagamento personale degli onorari di difesa potrebbe essere stimolo a differenze di fatturazione a parte del difensore!
Gazzetta Tributaria n. 98, 10/7/2026
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