QUANDO IL PRAGMATISMO VINCE SULLA RIGIDITA’ FORMALE (Gazzetta Tributaria n. 15/2026)

QUANDO IL PRAGMATISMO VINCE SULLA RIGIDITA’ FORMALE (Gazzetta Tributaria n. 15/2026)

15 – Uno scontro tra modelli di riproduzioni e sostanza della vertenza viene risolto secondo “buon senso”, con richiami comunitari.

 

 

Nel patrimonio di ogni buon difensore, qualunque sia la vertenza, vi deve essere anche un certo bagaglio di “tecnicismo”, perché tutti i processi sono regolati anche da norme formali che stabiliscono tempi e modi dell’esercizio dell’attività.

Anni fa gli atti del processo erano condizionati dalla “corsa in posta o dall’Ufficiale Giudiziario” per arrivare in tempo alla notifica; ora il sistema digitale, l’avvento della PEC e l’adozione da parte della Pubblica Amministrazione del “Codice dell’Amministrazione Digitale”, D. Lgs. n.82/2005, dovrebbero rendere più snello tutto l’apparato formale di un processo.

Dovrebbero, perché deve intervenire la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1779 del 26 gennaio 2026 per sottolineare che la forma non può sostituirsi ad una gestione “normale” delle vertenze.

Questi i fatti: un contribuente impugnava una intimazione di pagamento perché non aveva ricevuto gli atti presupposti; sia i giudici del primo grado che successivamente quelli di appello respingevano il gravame sulla base del fatto che il ricorrente non aveva depositato nella vertenza le ricevute di consegna del ricorso notificato per PEC originali firmate dal gestore del servizio, ma una copia delle stesse.

Oltre tutto il ricorso era stato perfettamente recepito ordinariamente dall’Agenzia Riscossione che si era tempestivamente costituita (!)

La Corte di Cassazione, richiamando anche una sentenza della Corte Europea (n. 37943/17), ho sottolineato come le tecnologie dell’informazione dovrebbero essere uno strumento o un mezzo per migliorare l’amministrazione della giustizia, per facilitare l’accesso degli utenti ai tribunali e per rafforzare le garanzie…….Le Information Tecnologies (IT) non devono essere utilizzate per diminuire i diritti procedurali delle parti.

Ecco allora che la Suprema Corte afferma l’indifferenza del fatto che la ricevuta di consegna sia stata depositata nel formati PDF/A-1a oppure sia stata scannerizzata e depositata nel più semplice pdf; se la notifica ha consentito a controparte di costituirsi tempestivamente lo scopo è raggiunto e non può essere dichiarata l’improcedibilità di un ricorso che abbia allegate copie delle ricevute semplici e non certificate!

Questo vuol dire che tante preoccupazioni potranno essere sostituite dall’effettivo apprezzamento delle comodità del nuovo mezzo digitale che, come ci ricorda la legislazione comunitaria, deve essere al servizio dei cittadini dell’Unione e non un ostacolo: le tecnologie, anche giuridiche, vengono utilizzate per vivere meglio e non per incappare in nuovi, imprevisti ostacoli.

Si potrebbe quindi concludere: ben venga la fotocopia anche in questo mondo ipertecnologico, e poi i ricordi di chi scrive ritornano all’Università e riportano alla memoria che questo principio (validità comunque della copia) era già inserito nel nostro Codice Civile che ha oramai un secolo di vita: dovremmo dire la saggezza dei padri!

 

Gazzetta Tributaria 15, 06/02/2026

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