QUANDO IL FISCO NON E’ AMICO! (Gazzetta Tributaria n. 133/2026)

QUANDO IL FISCO NON E’ AMICO! (Gazzetta Tributaria n. 133/2026)

133 – In tema di rimborsi d’imposte non dovute vi è una tendenza a privilegiare comunque l’Agenzia.

 Nonostante i tanti proclami sulla collaborazione tra Contribuente e Agenzia le esigenze della riscossione portano a comportamenti che devono indurre la parte privata a diffidare della semplicità dei rapporti, inducendo a promuovere pluralità di controversie.

Il caso è emblematico come descritto dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 25549 del 18 settembre 2026 che nega un diritto al rimborso d’imposta duplicata” sulla stessa fattispecie.

La vicenda si sintetizza così.

Due società si accordano per un pagamento di un certo importo a titolo di risarcimento danni per dirimere una controversia.

Sull’importo corrisposto viene regolarmente pagata l’imposta di registro del 3%, nell’agosto del 2009, ma un paio di anni dopo un verbale della Guardia di Finanza, nell’aprile 2011 contesta la debenza dell’IVA sull’importo pagato, considerandolo corrispettivo e non risarcimento.

Il conseguente accertamento viene definito bonariamente con il versamento dell’IVA richiesta a dicembre 2012, e segue la richiesta di rimborso dell’imposta di registro, stante l’alternativa tra IVA e registro (art. 40 DPR 131/86).

La richiesta di rimborso segue il pagamento dell’IVA e quindi è stata formulata circa tre anni e mezzo dopo il pagamento dell’imposta di registro, subito dopo il verbale di adesione con cui era stata “cristallizzata” la pretesa di IVA.

Contro la sentenza della Corte Regionale che riconosce il diritto della società al rimborso ricorre in Cassazione l’Agenzia e con l’ordinanza indicata i Supremi Giudici bollano come tardiva la richiesta di rimborso perché avanzata oltre tre anni dopo il pagamento, e condanna la società resistente ad oltre 10mila euro di spese legali!

Eppure la legge di registro, all’art.77 afferma che l’istanza di rimborso deve essere presentata entro tre anni ….dal pagamento o dal momento in cui è sorto il diritto al rimborso, e questo sembrerebbe essersi generato con la definizione dell’accertamento!

Invece la Cassazione rimane rigida nel considerare solo la data del pagamento con inizio del termine per il rimborso, non curando delle vicende posteriori!

Da un lato non si può che stigmatizzare la sostanza della vertenza in cui, alla fine, sulla stessa transazione sono state pagate due imposte diverse!

Dall’altro lato sembra di cogliere un velato invito a litigare sempre e comunque, e quindi nel caso di specie doveva essere presentata, in prevenzione, una istanza di rimborso al momento di formulazione del P.V.C. che contestava la situazione di risarcimento danni e quindi l’assoggettamento a IVA.

Altro che Fisco Amico, perché un Amico non pretende due volte l’imposta sulla stessa fattispecie!

Ma sappiamo che le esigenze di riscossione spesso sovrastano anche i principi di collaborazione e buona fede di cui allo Statuto del Contribuente, perché le risultanze pragmatiche superano la correttezza formale.

Gazzetta Tributaria 133, 23/9/2026

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