03 Lug QUANDO IL FISCO E’ “SU MISURA” (Gazzetta Tributaria n. 93/2026)
93 – Una risposta ad interpello, con l’importanza della pubblicazione sul sito nazionale dell’Agenzia, affronta un problema di esclusiva rilevanza individuale e certamente limitatissima!
La risposta ad interpello è la evidenziazione di una presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate nei suoi massimi vertici in relazione a problemi che siano stati portati all’attenzione degli uffici centrali.
In genere le risposte ad interpello, che sono vincolanti per l’Agenzia ma solamente in relazione al fatto dedotto nell’istanza, sono di portata generale e la loro diffusione può interessare tutti i contribuenti, ed i loro consulenti, per evitare incertezze o travisamenti.
Capita però che venga pubblicato un parere talmente cucito su misura per un certo caso che rappresenta una consulenza ad personam, e stranamente tale situazione viene anche ripresa da FISCO OGGI con enfasi.
A meno che la pubblicazione voglia scoraggiare altre iniziative simili!
Questa è la considerazione che si ricava dall’esame della risposta n. 132 del 2 luglio 2026, commentata anche da FISCO OGGI della stessa data.
L’interrogante riferisce di essere un dipendente della Banca d’Italia, di avere trasferito la propria residenza in Francia, in un comune francese sul confine, e di svolgere la propria attività nella filiale della Banca d’Italia di una regione confinante con la Francia e vicina alla propria residenza.
Svolgendo l’attività lavorativa per due giorni la settimana in presenza in Italia e per 3 giorni in Francia, collegato on line da remoto, ritiene di essere a tutti gli effetti un soggetto fiscalmente francese, frontaliere inverso, e quindi di dover ricevere il proprio stipendio italiano in esenzione delle ritenute fiscali IRPEF, ma di dover dichiarare tale reddito in Francia.
Con un’articolata risposta di 13 pagine la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate rileva che il carattere di ente pubblico della Banca d’Italia la differenzia dagli usuali istituti bancari privati , e in base alla specifica norma della Convenzione Italia – Francia contro le doppie imposizioni il compenso pagato al dipendente deve essere tassato solamente in Italia, stante il carattere di stipendio pagato dallo Stato o sue propaggini.
Quindi l’istanza del dipendente della Banca d’Italia transfrontaliero viene respinta.
Sorge immediato il dubbio: ma quante potranno essere le condizioni di un dipendente della Banca d’Italia che si trova nella condizione di transfrontaliero inverso, e tali posizioni meritano tutto il lavoro di approfondimento e assunzione di responsabilità che è alla base di una risposta ad interpello?
Oppure bisognava affermare certi principi in assoluto?
Anche l’enfasi fi FISCO OGGI che in tempo reale commenta la risposta e naturalmente condivide le conclusioni lascia perplessi.
Dai Testi Unici validi per tutti al Fisco su misura c’è un bel salto di mentalità-
Gazzetta Tributaria, n. 93, 3/7/2026
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