QUANDO COINCIDONO GIUDICI E PARTI (Gazzetta Tributaria n.92/2022)

QUANDO COINCIDONO GIUDICI E PARTI (Gazzetta Tributaria n.92/2022)

92-La riforma del processo tributario dell’estate scorsa rischia di essere viziata dal conflitto tra le parti in causa e l’indipendenza dei giudici.

 

Alla fine del mese di agosto è entrata in vigore, con la legge 130/2022 la modifica di talune norme del decreto sul processo tributario (vedi Gazzetta Tributaria n. 73/2022) che hanno riplasmato l’intera costruzione della Giustizia Tributaria: giudici di carriera, accesso alla magistratura per concorso, necessità di formazione qualificata dei giudici, processo improntato al principio che la prova si forma in dibattimento, nuova denominazione delle Corti di Giustizia ( termine più consono del precedente Commissione) e così via.

Forse il legislatore della riforma, però non ha adeguatamente valutato il principio di indipendenza del giudice, fondamento di ogni ordinamento civile.

Duemila anni fa un poeta latino, Giovenale, in una delle sue satire formulò quella frase che da allora è stata assunta a caposaldo dell’autonomia: quis custodiet ipsos custodes? (chi vigilerà sugli stessi sorvegliati?), intendendo che deve esserci l’assoluta autonomia dei vigilanti.

 

 

Nel processo tributario riformato i giudici sono nominati e stipendiati dal Ministero delle Finanze (MEF), e tenuto conto che il processo tributario si svolge tra contribuenti e Agenzia – in genere – una certa autonomia viene formalmente garantita dato che l’Agenzia è un ente autonomo; ma capita, sia pure in casi marginali, che sia lo stesso MEF parte del processo (controversie sul contributo unificato, per esempio).

In questo caso vi è la coincidenza totale tra parte e organo giudicante nominato dalla stessa, e questo è stato acutamente sollevato dalla Corte di Primo Grado di Venezia che ha rimesso alla Corte Costituzionale l’intero problema con ordinanza della fine di ottobre.

Un rischio di inciampo per un istituto che si avvia verso una ristrutturazione significativa ma che non riesce a scrollarsi di dosso quel marchio originario di organo amministrativo “di conciliazione” che improntava le vecchie commissioni tributarie del 1936, che sono mano a mano state modificate ma non cancellate e rifondate, sempre timorosi di toccare le prerogative della magistratura civile.

Forse l’invito a valutare la correttezza della nomina dei giudici da parte di una delle parti in causa, come formulato dalla corte veneziana, può dare una svolta alla autonomia di questa quinta magistratura (civile, penale, amministrativa, militare e tributaria) che governa tanta parte del mondo giudiziario: il processo tributario (circa quattrocentomila controversie pendenti nei vari gradi di giudizio: quasi una ogni cento abitanti!).

In ogni caso una ulteriore difficoltà nell’avvio della macchina giudiziaria, non bastasse la confusione tra udienze in presenza, in video o con scambio di memorie e nessun contatto!

Ma per tornare alle citazioni latine, per aspera ad astra!

Gazzetta Tributaria 92, 04/11/2022

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