QUANDO ANCHE L’ECCESSO DI TUTELA PUBBLICA È EVIDENTE (Gazzetta Tributaria 54/2022)

QUANDO ANCHE L’ECCESSO DI TUTELA PUBBLICA È EVIDENTE (Gazzetta Tributaria 54/2022)

54 – La Cassazione ha forse esagerato nello scomporre tra motivazione e prove della pretesa, e formula una pronuncia alquanto discutibile.

 

A volte pare che la difesa degli interessi pubblici, magari indotti da un comportamento colpevolmente omissivo del contribuente, superino i criteri di ordinaria ragionevolezza, come nell’ordinanza n. 14814 del 10 maggio 2022 della Suprema Corte, che ha per oggetto l’affermazione della netta differenza tra motivazione di un accertamento e prova dello stesso.

Quello che sorprende nella pronuncia in oggetto è la sottolineatura della netta differenza tra motivazione di un accertamento e prova del presupposto di fatto di quanto indicato nella motivazione dell’avviso.

Al di là dei tecnicismi giuridici la Suprema Corte vuole affermare che mentre la prova degli elementi costitutivi della pretesa deve essere quella della istruzione probatoria processuale (documenti, dichiarazioni, ricerche ecc.) la motivazione dell’accertamento deve solamente indicare la pretesa, rinviando ad un momento successivo la prova di questa.

Non per niente il periodico dell’Agenzia delle Entrate commentando l’ordinanza indicata titola, con una certa prosopopeal’atto impositivo senza prove non perde la sua validità.”

La frase riportata è certamente sinonimo di un comportamento prevaricante tante volte ripreso dalla Gazzetta Tributaria, con una presunzione di infallibilità dell’atto emanato dall’Agenzia, e purtroppo in questo caso, non isolato ma neppure costantemente condiviso, anche la Suprema Corte sembra accondiscendere.

Le statistiche dello stesso Ministero, però, dimostrano che circa metà delle cause tributarie evidenziano una soccombenza parziale o totale dell’Agenzia, e quindi qualche crepa al dogma dell’infallibilità esiste!

Eppure lo Statuto del Contribuente afferma che tutti gli atti della Pubblica Amministrazione devono essere motivati secondo legge, e come si fa a far convivere questa ovvia affermazione con il titolo sopra riportato (atto senza prove), che vuole validare un atto ipotetico!

La strada per un’effettiva equivalenza delle posizioni, non solo processuali, è certamente ancora lunga e torneremo presto sull’argomento con una visione più ampia spaziando nella giurisprudenza comunitaria che sembra molto più garantista del nostro pavido legislatore.

 

Gazzetta 54, 11/06/2022

 

 

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