PROVE E PRESUNZIONI: NON VALE IL SILENZIO La Corte di Cassazione dà una specie di lezione di comportamento nei rapporti tra le parti. (Gazzetta Tributaria Edizione 27/2021)

PROVE E PRESUNZIONI: NON VALE IL SILENZIO La Corte di Cassazione dà una specie di lezione di comportamento nei rapporti tra le parti. (Gazzetta Tributaria Edizione 27/2021)

27 – La Corte di Cassazione dà una specie di lezione di comportamento nei rapporti tra le parti.

 

Una recentissima, scarna ordinanza della Corte di Cassazione (n. 13085 del 14/05/2021) offre lo spunto per alcune considerazioni di merito che possono valere come generali istruzioni di comportamento nei rapporti tra contribuente e Agenzia.

Si tratta di un accertamento redatto con metodo analitico induttivo nei confronti di un odontoiatra che aveva dichiarato redditività molto inferiore alla media del settore, costi del personale rilevante, perdite nel settore delle protesi e che invitato a produrre documenti in sede di contradditorio non aveva fornito alcunché al fisco.

A fronte dell’accertamento, anche generato da questo silenzio, dell’Agenzia delle Entrate i ricorsi avanti le Commissioni di merito non avevano ottenuto risultati di rilievo, e il passo in Cassazione può venire assunto come manuale per il contribuente accorto.

La Corte ha affermato che quando le fatture emesse sono lacunose, senza descrizione analitica dell’attività svolta; le spese registrate rendono antieconomica l’attività del contribuente, vi sono settori in perdita a fronte di una redditività riscontrata nella maggioranza dei casi la difesa non può limitarsi alla formale regolarità della contabilità m deve fornire elementi di fatto idonei a scardinare le presunzioni del Fisco.

Viene richiamata anche la sentenza di Cassazione 12262 del 2007 che ha ribadito come la mancata risposta alle richieste dell’Agenzia valga di per se a far presumere l’inattendibilità della contabilità e quindi giustifica, anche solo questa mancanza, un accertamento analitico-induttivo con conseguente ribaltamento dell’onere della prova.

Per l’ennesima volta si deve sottolineare come il silenzio avanti le legittime richieste di informazioni dell’Agenzia sia controproducente; oltre tutto come abbiamo più volte ricordato i tempi per la rettifica del dichiarato sono esageratamente dilatati a favore dell’Agenzia, e quindi non è affidabile tralasciare la risposta contando sulla scadenza del termine per l’accertamento.

Anzi, una risposta precisa e ragionevole obbliga la controparte ha trovare le prove per disinnescarla, con tutte le complicazioni dell’attività probatoria e generalmente mette il contribuente in una posizione più agevole.

 

Gazzetta 27, 17/05/2021

 

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