PROBLEMI DI COMUNICAZIONE? (Gazzetta Tributaria n. 89/2026)

PROBLEMI DI COMUNICAZIONE? (Gazzetta Tributaria n. 89/2026)

89 – Le notifiche non sono tutte uguali, secondo una recente interpretazione!

 Nel processo tributario vigono le norme consuete sulla conoscenza degli atti e la decorrenza dei termini, particolarmente rilevante quello per l’impugnativa delle pronunce delle Corti, che è ordinariamente di sessanta giorni dalla notifica della sentenza che si intende impugnare, o di sei mesi dal deposito in caso di sentenza non notificata.

Di recente la Corte di Cassazione ha dovuto occuparsi di un caso piuttosto singolare, e per adesso ha formulato una pronuncia interlocutoria a favore dell’Agenzia (che strano!) che appare sostanzialmente errata.

La vertenza è la seguente: un contribuente ha impugnato un atto di recupero IVA; ottiene ragione in primo grado; a seguito dell’annullamento dell’avviso notifica il 12 aprile 2022 istanza di sgravio con allegata la sentenza favorevole, depositata il16 febbraio 2022, e ottiene lo sgravio.

L’Agenzia presenta appello avverso la sentenza alla stessa sfavorevole, e l’appello viene dichiarato inammissibile perché presentato il 2 agosto 2022, dopo oltre sessanta giorni dalla primitiva notifica e quindi tardivo.

A seguito del ricorso in Cassazione dell’Agenzia viene emessa l’ordinanza n. 13846 del 12 maggio 2026 che cassa con rinvio la pronuncia del secondo grado, perché venga valutata la circostanza se la notifica in allegato all’istanza di sgravio valga o meno ai fini del decorso dei termini brevi.

Naturalmente FISCO OGGI del 24 giugno 2026 plaude alla pronuncia, ma si tratta di un abbaglio.

Sembra un intervento palesemente a favore per una distrazione dell’Ufficio, perché vi sono una serie di elementi che sono decisamente a favore del contribuente: l’Agenzia delle Entrate è un’entità nazionale unitaria, e quindi una notifica effettuata a un ufficio vale come notifica all’Agenzia, ovunque!; la notifica della sentenza secondo l’art.51/546 deve essere effettuata dalla parte, e così è stato; lo sgravio da parte dell’Agenzia è stato disposto “a seguito della sentenza C.T. “che era stata notificata; la legge sul processo tributario usa il termine notificazione” senza indicazione di scopo, mentre la pronuncia del 12 maggio 2026 recita che la notifica allegata all’istanza di sgravio, di cui viene data conoscenza, “non ) idonea , come tale, a rendere edotto il destinatario dell’intento di ottenere l’effetto di stabilità definitiva della sentenza, mediante il suo passaggio in giudicato”

Una evidente forzatura, che tra le righe prende atto che i dipartimenti dell’Agenzia (l’Area Controlli spesso non dialoga con l’Area Legale) forse rendono un po’ più difficoltosa la comunicazione, ma che non può sopperire ad evidenze di inadempimento a carico dell’ente.

Oltre tutto poche righe dopo la stessa Cassazione riconosce che la sentenza del secondo grado cassata nel testo originario afferma che vi era stata una corretta modalità di conoscenza della sentenza ma non essendo espressamente indicato che la notifica era avvenuta ai sensi dell’art.51/546 non valeva!

Sembra un errore sesquipedale in cui è incappato anche il supremo consesso: tutti le notifiche, che comportano la conoscenza formale dell’atto, sono e devono essere valide, e non può esservi una limitazione di scopo!

Ma il giudice di rinvio può rimediare a tale caduta di stile.

Gazzetta Tributaria, n. 89, 25/6/2026

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