PRAGMATISMO FISCALE: IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI (Gazzetta Tributaria 53/2022)

PRAGMATISMO FISCALE: IL FINE GIUSTIFICA I MEZZI (Gazzetta Tributaria 53/2022)

53 – La Cassazione formalizza, senza velature di sorta, che l’Agenzia può legittimamente utilizzare dati forniti da un impiegato di banca estera infedele.

 

Nel citare il principio indicato nel titolo, che Macchiavelli utilizzò ne “Il Principe” dedicato a Lorenzo il Magnifico vi è sempre un certo imbarazzo, dato che si vuole far prevalere la ragion di stato anche sui principi etici della collettività.

Questo imbarazzo evidentemente non ha limitato il giudizio della Suprema Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 15817 del 17 maggio 2022 ribadisce l’utilizzabilità a fini di accertamento dei dati bancari sottratti da un dipendente infido alla banca presso cui lavora all’estero.

A pag. 8 della citata pronuncia, infatti, si legge: ”Ne consegue che sono utilizzabili, anche nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari, ottenuti mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, dal dipendente di una banca residente all’estero, il quali li abbia acquisiti trasgredendo i doveri di fedeltà verso il datore di lavoro e di riservatezza, privi di copertura costituzionale e tutela legale nei confronti del fisco italiano”.

Tradotto da burocratese spinto che forse viene usato dalla Corte per mascherare il proprio disagio, dobbiamo prendere atto che i reati di violazione degli obblighi di riservatezza e di protezione del patrimonio valgono solo in Italia, e il dipendente infedele straniero non gode di alcuna protezione o imputabilità in Italia.

La frase riportata, altresì, sembra debba essere intesa che se il bancario infedele è italiano, o lavora per una banca italiana, l’eventuale sottrazione di dati e notizie riguardanti i clienti non potrà essere utilizzata dal fisco (?).

Andando avanti ad approfondire, dato che la Cassazione espressamente “assolve” il dipendente di una banca residente all’estero si deve subito pretendere chiarezza in ordine alla residenza: deve essere della banca, del dipendente o di entrambi?

Nella vicenda che ha portato al giudizio di Cassazione i dati bancari acquisiti dalla Guardia di Finanza dimostravano una certa disponibilità all’estero di beni e denaro non dichiarato; la Cassazione ha confermato, come nei gradi minori, che l’accertamento basato sui dati trafugati all’estero dal dipendente birichino era correttamente motivato, citando anche una serie di precedenti pronunce conformi.

Con una approssimazione veramente sorprendente il periodico dell’Agenzia, dando la notizia di questa recentissima pronuncia titola “L’infedeltà del bancario estero non è vietata dalle leggi italiane” dando prova di una insensibilità generale (normalmente l’Italia non ha competenza sui cattivi comportamenti di stranieri all’estero!).

 

Gazzetta 53, 06/06/2022

 

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