PITAGORA NON ABITA PIU’ QUI (Gazzetta Tributaria n.16/2023)

PITAGORA NON ABITA PIU’ QUI (Gazzetta Tributaria n.16/2023)

16 – La legge di bilancio 2023 da sola incrementa in modo esponenziale le incertezze sulla misura degli interessi che possono interessare le varie situazioni di definizione rateale dei debiti tributari, interessi quasi sempre diversi da quelli ordinari!

 

L’Italia si vanta di avere dato un notevole impulso alla scuola pitagorica con gli sviluppi storici della Magna Grecia; uno dei maggiori pregi del mondo pitagorico è certamente l’oggettiva determinazione dell’universo: chiarezza e precisione sono elementi caratterizzanti il suo ambito, ed a volte si rimpiange la mancanza di limpida oggettività.

Un esempio di allontanamento da queste certezze cristalline è dato dall’esame della legge di bilancio 2023 (L.197/2022) che presenta un insolito panorama di varietà per la determinazione della misura tasso di interesse da applicare alle ipotesi di pagamento rateale.

Il povero interprete deve compiere uno slalom degno del migliore Alberto Tomba tra i paletti del 2%, 3%; 3,5%; 4,5% e 5% sperando di non dimenticarne alcuni e di trovare la misura giusta!

Infatti le norme fiscali hanno la poco invidiabile proprietà di stabilire, in base probabilmente a decisioni umorali o accadimenti random una misura diversa per ogni ipotesi, e forse dobbiamo essere grati che tutto sommato ci si limiti a 5 dimensioni diverse, pur con scarti significativi.

Il Codice Civile prevede il tasso legale quale unico parametro di determinazione degli interessi per ritardato pagamento, e la misura del tasso legale è stabilita con decreto, e vale per tutte le circostanze.

Da un anno il tasso legale è il 5% annuo, sembra essere tornati al rendimento dei titoli di stato degli anni ‘60.

Ma i vari legislatori fiscali, forse per affermare la propria autonomia, quando debbono stabilire la misura dell’interesse da applicare a varie forme di rateizzazione sembra si sbizzarriscano: ed ecco che allora nella stessa legge finanziaria 2023 troviamo ipotesi di rateizzi al tasso legale (avvisi bonari e accertamenti, controversie fiscali, rottamazione cartelle); applicazione del tasso di rateizzazione del 3% per la rateizzazione delle cartelle già sospese, e per l’evidenziazione dei cespiti e delle plusvalenze non dichiarate in materia di criptovalute; del 2% per le iscrizioni a ruolo pendenti e che saranno ratizzate dal luglio 2023.

Se il nostro pitagorico contribuente chiedesse conferma di quanto sopra evidenziato andando a controllare il tasso di interesse sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate rischia lo sconcerto, perché vedrà riportato come tasso ordinario di rateizzazione il 3,5%,; sconcerto che crescerà perché la legge istituzionale sulla riscossione, una di quelle leggi che hanno creato l’ossatura della riforma tributaria degli anni ’70, il D.P.R. 602/73 all’art.21 afferma che il tasso ordinario di rateizzazione è il 4,5%.

Forse una delle prime azioni nell’applicazione di quel principio di collaborazione che viene sbandierato nello Statuto del Contribuente sarebbe quella di unificare il tasso di dilazione per i debiti fiscali: è sempre meglio una certezza piuttosto che una oscura variabilità.

E Pitagora ritorna alla sua scuola di Crotone soddisfatto.

 

 

Gazzetta Tributaria 16, 01/02/2023

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