PIOVONO CARTELLE (II) L’attività di riscossione dei tributi sospesi sembra riprendere nel gennaio 2021; istruzioni per l’uso. (Gazzetta Tributaria Edizione 1/2021)

PIOVONO CARTELLE (II) L’attività di riscossione dei tributi sospesi sembra riprendere nel gennaio 2021; istruzioni per l’uso. (Gazzetta Tributaria Edizione 1/2021)

1 – L’attività di riscossione dei tributi sospesi sembra riprendere nel gennaio 2021; istruzioni per l’uso.

 

Nello scorso ottobre la Gazzetta Tributaria si è occupata con due schede in sequenza della presunta ripresa dell’attività esattiva e dei vizi propri delle cartelle di pagamento che spesso non tengono conto della prescrizione dei crediti dalle stesse riportate e delle differenti durate della tempistica di riscossione.

Ritorna con l’inizio del nuovo anno la paventata inondazione di atti di riscossione, con la probabile esagerazione, come riportato dalla stampa, di un numero di documenti tributari in pole position per la notifica di oltre cinquanta milioni (tanto per non scontentare nessuno sembra che vi sia una cartella per ogni cittadino!).

Cercando di mettere un punto fermo alla situazione attuale, pur con tutte le complicazioni derivanti dal periodo emergenziale ben lungi dall’essere esaurito, e con il rischio di essere puntualmente smentito da qualche provvedimento estemporaneo di questo pavido governo, proviamo a formulare alcune considerazioni.

Proroga dei termini ordinari di riscossione: le liquidazioni ordinarie delle dichiarazioni (versamenti non eseguiti o parziali, errori nel riporto di precedenti crediti o doppio utilizzo, altri errori nella dichiarazione e così via, i c.d. controlli automatici) possono essere normalmente richiesti al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo (per intenderci entro il 31 dicembre 2020 doveva essere richiesto il 2016); il D.L. 18/2020, dopo la sua conversione (si tratta del decreto Cura Italia, il primo dell’emergenza) ha prorogato di due anni il termine per procedere alla riscossione (anche tramite avvisi bonari) delle somme dovute in base alla revisione delle dichiarazioni.

Quindi per l’anno 2016 la rettifica potrà essere operata, e l’importo richiesto, entro il 31/12/2022; mentre invece è esaurito il termine per le rettifiche “automatiche” per l’anno 2015.

Il decreto “Rilancio” – n. 34/2020 – ha poi prorogato di un anno il termine per la notifica degli atti di riscossione relativi alle liquidazioni, già effettuate, delle dichiarazioni per l’anno d’imposta 2017, e anche tali cartelle dovranno essere notificate entro il 2022.

Recupero di carichi tributari già a ruolo: sembra che il sistema della Riscossione abbia in carico milioni di partite oramai antiche per un importo di centinaia di miliardi di euro, atti che per le varie norme di sospensione non sono stati lavorati nel 2020 e che dovrebbero ritornare vitali a partire dal 2021.

Mentre come è noto da più parti si evoca la necessità di un provvedimento di sanatoria (saldo e stralcio, rottamazione ecc.), ricordiamo che come sottolineato nella Gazzetta Tributaria n. 54/2020 la Corte di Cassazione ha ribadito che le somme iscritte a ruolo a seguito di provvedimenti tributari soggiacciono a termini di decadenza diversi a seconda della natura del credito; inoltre il periodo emergenziale è altamente dubbio che possa contare nella sospensione dei termini di decadenza dalla riscossione, per cui l’inattività poterebbe essere comunque eccepita.

Un conto sono i termini per procedere all’apertura del procedimento di riscossione: iscrizione a ruolo, emanazione dell’intimazione, iscrizione della garanzia, e un altro conto sono i termini per concludere tale procedimento; quindi pretendere oggi l’eventuale pagamento di sanzioni iscritte a ruolo oltre 6 anni fa potrebbe essere un atto inefficace perché prescritto.

E’ facile prevedere che l’attenzione del contribuente, e dei suoi consulenti, nei confronti di questa situazione fornirà un idoneo ombrello alla pioggia di cartelle!

 

Gazzetta 1, 04/01/2021

 

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