PIOVONO CARTELLE! Dalla metà di ottobre riprendono le notifiche delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia Riscossione: si parla di circa 9 milioni di atti, molti viziati da prescrizioni e errori!! (Gazzetta Tributaria Edizione 53/2020)

PIOVONO CARTELLE! Dalla metà di ottobre riprendono le notifiche delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia Riscossione: si parla di circa 9 milioni di atti, molti viziati da prescrizioni e errori!! (Gazzetta Tributaria Edizione 53/2020)

53 – Dalla metà di ottobre riprendono le notifiche delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia Riscossione: si parla di circa 9 milioni di atti, molti viziati da prescrizioni e errori!!

 

Parafrasando il titolo del cartone animato di successo le polpette della storia sono sostituite dalle cartelle di pagamento che pare scalpitino ai blocchi dell’Agenzia, pronte ad essere notificate dalla metà di ottobre, dopo circa sei mesi di stop.

Per quanto possibile sottolineiamo che ogni richiesta dell’Agente della Riscossione deve essere esaminata con occhio critico, dato che vi è la tendenza delle varie Agenzie di richiedere anche quello che non potrebbe essere azionato per intervenuta prescrizione ovvero per vizi propri.

Ricordiamo infatti come l’interpretazione della giurisprudenza, oramai pressoché concorde, ha separato la validità degli atti di riscossione delle imposte da quella degli atti di riscossione di sanzioni, interessi e accessori; vi è inoltre l’abitudine dell’Agenzia della Riscossione di ricomprendere nello stesso atto di intimazione cartelle di natura erariale insieme con quelle di natura amministrativa (Codice della Strada, CCIAA, canoni vari ecc.) che hanno tempi e formalità di validità differenti.

Anche se ricompresi in forma cartacea nello stesso documento (cartella di pagamento) la pretesa di imposte c.d. principali (IRES; IRPEF; IVA ecc.) ha validità decennale mentre quella riferita alle sanzioni ed agli interessi inerenti le stesse imposte ha validità quinquennale.

Questo principio si è mano a mano affermato nelle interpretazioni sino a trovare pieno riconoscimento e legittimazione da parte della Corte di Cassazione, con da ultimo con la recentissima sentenza n.20955/2020 del 1° Ottobre 2020 ha ribadito come la prescrizione di interessi e sanzioni sia quinquennale anche se irrogate contestualmente all’accertamento del tributo (che gode di prescrizione decennale), dando torto all’Agenzia della Riscossione che ha resistito sino al terzo grado!

Non ci vuole una capacità divinatoria eccezionale per affermare che dei milioni di cartelle che saranno notificate a breve una discreta parte sarà passibile di riduzione per intervenuta prescrizione di sanzioni ed interessi, diritto da far valere con una impugnativa non complessa.

 Si tenga conto, inoltre, che le statistiche ufficiali confermano come più o meno nella metà dei casi (si veda Gazzetta Tributaria n. 50/2020) l’Agenzia non abbia ragione nella vertenza tributaria, e quindi statisticamente anche l’impugnativa della cartella potrà avere un esito favorevole!

Quindi, anche se pagare le imposte è un dovere civico stabilito dalla Costituzione non deve essere pagato quello che non è dovuto, e gli esperti di contenzioso tributario sono pronti a far valere i diritti del contribuente che non ritiene di pagare quello che è scaduto.

 

 

Gazzetta 53, 07/10/2020

 

 

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