10 Giu PICCOLI PASSI VERSO UN GIUSTO PROCESSO TRIBUTARIO (Gazzetta Tributaria n. 105/2025)
105 – A volte compaiono valutazioni equitative che, in quanto sporadiche, suscitano un certo clamore.
L’art.10 del decreto sul processo tributario, che diventerà dal 1° gennaio 2026 art.55 del testo Unico sulla Giustizia Tributaria, afferma che sono parti nel processo, oltre al ricorrente l’Agenzia ecc.
Già la forma, oltre al ricorrente, sembra evidenziare una differenza di piani processuali e non solo di ruoli obbligati: in primo grado il contribuente non può che essere attore, e l’Agenzia convenuta, e quindi devono essere considerati parti equipollenti e non subordinate.
Queste rigidità nelle rispettive funzioni spesso si ripercuotono in una equivalente rigidità nell’utilizzo dei mezzi di prova: nella considerazione comune solo l’Agenzia può avvalersi, eventualmente, del verbale della Guardia di Finanza e il contribuente deve replicare con mezzi ed efficacia spesso ridotta.
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che conferma un precedente orientamento, sembra voler riequilibrare la dimensione delle azioni delle parti; l’ordinanza n. 11786 del 5 maggio 2025 conferma la validità, per la difesa privata, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate da terzi e prodotte nel giudizio dal contribuente a conferma del proprio assunto.
La Commissione Regionale di merito avevo deciso in modo tassativo che essendo vietata nel giudizio tributario la prova testimoniale non potevano venire apprezzate neppure le dichiarazioni di terzi.
La Cassazione smentisce tutto questo, richiama anche una precedente pronuncia conforme (30180/2021) ribadendo che “al contribuente, così come all’Amministrazione Finanziaria, va riconosciuta- in virtù del principio del giusto processo sancito dall’art.6 della CEDU e a garanzia della parità delle armi e dell’attuazione del diritto di difesa” deve essere riconosciuto il diritto di introdurre nel processo anche le dichiarazioni di terzi.
E’ particolarmente significativo il richiamo al giusto processo rapportato alla equiparazione dei mezzi di prova per l’acquisizione di informazioni.
Questo vuol dire che non solo dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ma anche estratti di rapporti di terzi, corrispondenza e simili devono avere pieno ambito nello sviluppo del processo tributario, perché altrimenti il giusto processo non si realizza.
Se raffrontiamo questo principio con quello richiesto dall’art.7 c.5bis D. Lgs. 546/92 per cui l’Agenzia deve provare in giudizio le proprie affermazioni diventa particolarmente arduo trovare lo spazio per le presunzioni, magari, come spesso accade, quando ha carattere unitario.
Certamente non dobbiamo dimenticare che l’Agenzia persegue l’interesse pubblico di dare esecuzione al dettato costituzionale del pagamento dei giusti tributi, ma pronunce come quella in commento portano verso l’esclusione del principio spesso diffuso: “bene che vada il contribuente ha torto”, perché anche quello tributario deve essere un giusto processo!
Gazzetta Tributaria 105, 10/06/2025
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