INCERTEZZA SOVRANA O TROPPO INTERESSE PER PIRANDELLO (Gazzetta Tributaria n.103/2025)

INCERTEZZA SOVRANA O TROPPO INTERESSE PER PIRANDELLO (Gazzetta Tributaria n.103/2025)

103 – L’ interazione tra assoluzione penale e rilevanza tributaria della stessa fattispecie è problema che torna con preoccupante frequenza.

 

Luigi Pirandello ha segnato una svolta nella concezione del teatro del ‘900 con la rappresentazione quasi insistente della possibilità di interpretazioni difformi della stessa realtà, che si modifica continuamente sul palcoscenico.

Probabilmente questo tipo di teatro è particolarmente gradito ai giudici di Cassazione, come si potrebbe ricavare dall’ennesima pronuncia sulla rilevanza dell’assoluzione penale con il processo tributario, per cui lo stesso fatto, a seconda che si sia in ambito penale o tributario, può esistere ovvero non sussistere.

Con l’ordinanza n.13370 del 20 maggio 2025 la Corte di Cassazione sembra andare contro la stessa legge sul processo tributario, cui si applica la normativa di cui all’art.21bis D. Lgs. 74/2000 sulla rilevanza della pronuncia definitiva in sede penale.

Nuovamente si torna ad affermare che una sentenza di assoluzione, se non assunta in dibattimento, non può esplicare automaticamente effetto nel giudizio tributario, perché vi è una diversità dei mezzi di prova acquisibili e dei criteri di valutazione.

Vuol dire che se a seguito di indagini di Polizia Giudiziaria un contribuente viene rinviato a giudizio per reati fiscali, e il giudice penale ritiene le indagini carenti o parziali e quindi manda assolto l’imputato per insufficienza della prova, causa di assoluzione prevista dal Codice di Procedura Penale, il giudice tributario può autonomamente procedere sulla base della stessa prova (le indagini di P.G.) già ritenute insufficienti!

Ma allora, come in un dramma di Pirandello, qual è la verità?

Nel contenzioso tributario con risvolti penali molto spesso tutta la costruzione probatoria si basa solo sul “famosoP.V.C. che da mero strumento per l’acquisizione di informazioni, e come tale deve essere valutato dal giudice tributario, diviene prova granitica, e sappiamo bene come le illusorie osservazioni del contribuente al P.V.C. il più delle volte non vengano neppure lette.

La norma citata dell’art.21bis/74 afferma che la sentenza di proscioglimento pronunciata in dibattimento ha stato di cosa giudicata anche nel processo tributario; ma se la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste, o ancora peggio per non avere commesso il fatto, è pronunciata in sede di udienza preliminare (quindi senza dibattimento) ai fini tributario non vale automaticamente, e la Corte di Giustizia Tributaria non è vincolata nelle sue determinazioni.

Come dire che vi sono sentenze penali di assoluzione di serie A e di Serie B, ma nell’intenzione dell’interprete pubblico la serie B è prevalente!

Rimane quindi quell’incertezza che abbiamo citato nel numero scorso della Gazzetta (n.102/2025) e che si ripresenta in forze.

E lasciamo Pirandello alle tavole dei teatri, e non alle aule delle Corti di Giustizia Tributaria

 

Gazzetta Tributaria 103, 09/06/2025

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