PESTARE L’ACQUA NEL MORTAIO DEL FISCO. (Gazzetta tributarian.64/2023)

PESTARE L’ACQUA NEL MORTAIO DEL FISCO. (Gazzetta tributarian.64/2023)

64 – Secondo il detto popolare “pestare l’acqua nel mortaio” identifica l’inutilità di certi comportamenti che dedicano energie e attenzioni a situazioni ovvie.

 Il sito nazionale dell’Agenzia delle Entrate registra un certo diradamento nel numero delle risposte ad interpello pubblicate, forse quale preparazione verso la riforma tributaria in cui questo istituto dovrebbe essere ridimensionato (vi è anche la polemica sulla eventuale tassa sulla risposta!); l’ultima risposta pubblicata, per altro, sconcerta per la sua ovvietà e fa pensare che questo istituto necessiti di una radicale riforma.

Infatti con risposta n. 344 del 6 giugno 2023 l’Agenzia definisce una modalità di pagamento che poteva essere ben risolta solamente con l’applicazione della legge 212/2000, il famoso Statuto del Contribuente, oltre che con il comune buonsenso.

La fattispecie è lineare nella sua semplicità: in base ad uno dei provvedimenti agevolativi in materia di rivalutazione ed allineamento di valori di bilancio una società, tra l’altro, aveva provveduto all’affrancamento di certe riserve di bilancio, liquidando un’imposta sostitutiva che deve essere versata in tre rate annuali.

Dopo il versamento delle prime due rate la società si accorge di avere errato (in eccesso) nella determinazione della base imponibile, e quindi di avere versato una imposta eccedente.

Dato che non è ancora scaduto il termine per il versamento della terza rata il quesito verteva sulla possibilità di compensare il credito da eccesso di versamento delle rate precedenti con l’ammontare dovuto per la rata finale.

La risposta citata in sette pagine afferma che, previa rideterminazione con dichiarazione integrativa dell’imposta sostitutiva globale dovuta la terza rata può essere determinata a saldo, conteggiando anche quanto versato in più nelle due rate precedenti!

Sicuramente, quindi, è stata fatta un’istruttoria, vi sono funzionari che hanno preparato la risposta, il Direttore Centrale ha approvato la pronuncia ufficiale che, per altro, non fa altro che attuare il principio dell’art.8 dello Statuto del Contribuente, che recita: ”L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione”, principio in vigore da quasi venticinque anni!

Ecco che viene in mente la nonna quando prendeva in giro il nipote affermando che stata pestando l’acqua nel mortaio, dimostrazione empirica del principio che a volte la burocrazia vuole ingerire con ogni situazione, e spesso è di troppo.

Aspettiamo fiduciosi la riforma!

Gazzetta Tributaria 64, 09/06/2023

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