PER RISCUOTERE L’IRAP SI PROVA DI TUTTO! Deve intervenire la Corte di Cassazione per ribadire che la presentazione della dichiarazione IRAP non costituisce riconoscimento dell’imposta che senza autonoma organizzazione non è dovuta! (Gazzetta Tributaria Edizione 67/2021)

PER RISCUOTERE L’IRAP SI PROVA DI TUTTO! Deve intervenire la Corte di Cassazione per ribadire che la presentazione della dichiarazione IRAP non costituisce riconoscimento dell’imposta che senza autonoma organizzazione non è dovuta! (Gazzetta Tributaria Edizione 67/2021)

67 – Deve intervenire la Corte di Cassazione per ribadire che la presentazione della dichiarazione IRAP non costituisce riconoscimento dell’imposta che senza autonoma organizzazione non è dovuta!

 

“Solve et repete” prima paghi e poi reclami era un arcaico principio da Stato totalitario che da decenni è stato abolito nel nostro ordinamento, anche in ossequio alla disciplina comunitaria.

La dichiarazione fiscale è una dichiarazione “di scienza” e non “di volontà” e quindi averla presentata non preclude la successiva modifica e ritrattazione per errore del dichiarante.

Due principi tanto ovvi da sembrare banali, che costituiscono il bagaglio culturale di ogni dignitoso operatore tributario ma che sembra siano stati dimenticati dall’Agenzia delle Entrate e trascurati dalla CTR della Lombardia.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 18581 del 30 giugno 2021 ha dovuto ribadire che la presentazione della dichiarazione senza il versamento dell’imposta che si presume non dovuta rappresenta un atto ritrattabile con la successiva dimostrazione dell’inesistenza del presupposto impositiva, e quindi è perfettamente valido il ricorso contro il ruolo derivante dalla iscrizione ex art.36bis sul mancato pagamento.

In termini semplificati la vicenda è la seguente: un libero professionista presenta la dichiarazione unica per l’anno 2006 che comprende obbligatoriamente anche il modello IRAP ma non versa l’imposta. L’Agenzia mette a ruolo quanto risulta dalla dichiarazione, il contribuente ricorre contro la cartella affermando l’inesistenza del presupposto impositivo per mancanza di organizzazione, ottenendo ragione in primo grado ma l’Agenzia reagisce affermando nell’appello che derivando da dichiarazione l’iscrizione a ruolo era legittima e l’unico modo che avrebbe avuto il contribuente per far valere le sue posizioni sarebbe stato di pagare e chiedere il rimborso.

Un vero e proprio Medio Evo tributario!

Sorprendentemente questa posizione ha trovato l’avvallo della CTR della Lombardia obbligando il contribuente a ricorrere in Cassazione.

Quasi spazientita la Corte di Cassazione, ricordando anche la pronuncia a Sezioni Unite 13378/2016 ha ribadito nella pronuncia in commento che “il contribuente è sempre ammesso, in sede contenziosa, a provare che l’originaria dichiarazione era viziata da un errore di fatto o di diritto…” e che sarà suo onere, in sede di reclamo, di dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’esclusione da imposta; non potendo entrare nel merito ha quindi annullato con rinvio la sentenza della CTR Lombarda.

Dobbiamo riconoscere che il principio di far pagare oltre anche il giustificabile il contribuente riottoso è un imperativo che non lascia l’Agenzia, tanto da farla ricadere indietro di almeno mezzo secolo!

Si conferma altresì che una difesa agguerrita permette al contribuente “Davide” di sconfiggere “Golia”, l’intero apparato dell’Agenzia.

 

Gazzetta 67, 04/11/2021

 

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