PER PAGARE E MORIRE C’E’ SEMPRE TEMPO? (Gazzetta Tributaria 12/2022)

PER PAGARE E MORIRE C’E’ SEMPRE TEMPO? (Gazzetta Tributaria 12/2022)

12 – L’Agenzia delle Entrate cerca di mettere ordine nelle complesse situazioni di recupero IVA derivanti dall’insolvenza del cliente, ma rischia di aumentare la confusione.

 

Il c.d. decreto “Sostegni bis – D.L. 73/21” aggiunge un nuovo elemento alla complessa fattispecie della possibilità di recuperare l’IVA a seguito del fallimento della controparte, ma la norma di legge non basta e l’Agenzia delle Entrate deve intervenire con una circolare di chiarimento (n. 20/2021) e con uno specifico intervento agli incontri con la stampa, la nuova fonte di interpretazioni attendibili che deriva dal rapporto tra Contribuenti e Agenzia delle Entrate.

Per i meno avvezzi ai complessi meccanismi fiscali segnaliamo che la problematica è data dal fatto che l’IVA dovrebbe essere una imposta neutra nei vari passaggi intermedi, dovendo gravare sostanzialmente sul consumatore finale.

Questa neutralità viene ottenuta consentendo la detrazione dell’IVA sugli acquista dall’IVA sulle vendite e richiedendo al contribuente di versare il saldo, derivante dalle vendite, che si presume siano state incassate.

Se il cliente non paga la fornitura perché dichiarato fallito o simili, il venditore che ha già fatturato la merce si trova ad avere versato l’IVA su queste fatture senza recuperarla con uno storno solo alla fine della procedura fallimentare.

Infatti secondo la consolidata prassi dell’Agenzia la nota di credito – documento essenziale per il recupero IVA da insolvenza – poteva essere emessa solo alla chiusura della procedura, ed a volte i fallimenti in Italia durano oltre dieci anni!

Nel corso degli anni il legislatore aveva già tentato di anticipare al momento di ammissione alla procedura la possibilità di emettere la nota di variazione, ma questa innovazione (inserita nella legge di stabilità 2016 e revocata dalla legge di bilancio 2017) non aveva avuto vita facile.

Ora la legge “Sostegni bis” nuovamente consente l’emissione della nota di variazione al momento di ammissione alla procedura, e la circolare citata detta i tempi per l’emissione del documento che riepiloghiamo:

L’ammissione alla procedura concorsuale (fallimento, concordato, ristrutturazione del debito, piano attestato ecc.) autorizza il fornitore non soddisfatto a emettere la nota di variazione, anche se non insinuato al passivo.

La nota di variazione può essere emessa dalla data in cui il cliente è assoggettato alla procedura, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ammissione alla procedura.

La variazione non potrebbe più essere emessa oltre tale data (sostanzialmente anno di ammissione) sino alla conclusione dell’intera procedura.

Quindi, salvo ulteriori modifiche di prassi che non sono da escludere, la data di ammissione del cliente alla procedura di fallimento ed equiparate consente immediatamente il recupero dell’IVA sulle forniture non incassate, senza necessità di ammissione al passivo e senza necessità di attendere l’esito finale; ma tutto questo vale solo per le procedura aperte dal 26 maggio 2021.

Per quelle antecedenti valgono le vecchie norme (?)

Una dimostrazione di più che il tempo, per il Fisco, è una variabile indipendente!

 

Gazzetta 12, 04/02/2022

 

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