PAGARE LA CARTELLA NON VUOL DIRE ACCETTARLA In poco più due mesi due volte la Corte di Cassazione ha affermato che il pagamento di una cartella non fa venir meno la controversia che la riguarda. (Gazzetta Tributaria Edizione 51/2020)

PAGARE LA CARTELLA NON VUOL DIRE ACCETTARLA In poco più due mesi due volte la Corte di Cassazione ha affermato che il pagamento di una cartella non fa venir meno la controversia che la riguarda. (Gazzetta Tributaria Edizione 51/2020)

51 – In poco più due mesi due volte la Corte di Cassazione ha affermato che il pagamento di una cartella non fa venir meno la controversia che la riguarda

 

Un problema che a volte tormenta i contribuenti è rappresentato dall’esecutività dei documenti esattoriali e la possibilità di impugnare gli stessi avanti gli organi del contenzioso tributario.

Spesso per evitare gravi conseguenze (pignoramenti, esecuzioni e simili) anche dopo l’impugnativa della cartella di pagamento si procede al pagamento di quanto richiesto e tale pagamento può essere interpretato come rinuncia alla lite e cessazione della materia del contendere.

Con due sentenze, n.16764 del 086/08/2020 e n.20962 del 01/10/2020 la Corte di Cassazione ha chiaramente ribadito che il pagamento della pretesa esattoriale, o anche lo sgravio di quanti iscritto a ruolo, a seguito di atti amministrativi di esazione o revisione, purchè eseguito per evitare diverse conseguenze non rappresenta una rinuncia alla contesa e quindi il giudice investito della stessa deve pronunciare sulla domanda.

Le due sentenze riguardano la prima una vertenza del 2003 (!) in cui una cartella era stata impugnata per presunti vizi di notifica e di iscrizione a ruolo; nelle more del giudizio di secondo grado parte della cartella veniva sgravata e parte pagata dal contribuente, per cui la sentenza di secondo grado aveva affermato la cessazione della vertenza.

La seconda sentenza riguarda un pagamento di iscrizione a ruolo da liquidazione automatica della dichiarazione dell’anno 2011(il temuto art.36bis/600) e già il giudizio di primo grado, dato atto dell’avvenuto pagamento, aveva estinto il giudizio, pronuncia confermata dalla CTR.

Per entrambe le fattispecie la Cassazione, con due collegi e due relatori differenti, ha ribadito che l’effettuazione del pagamento non rappresenta un adempimento spontaneo ma semplicemente la limitazione dei danni temuti, e quindi non è ravvisabile la cessazione della materia del contendere se la parte privata ritiene di coltivare la vertenza.

Quindi è stata pronunciata sentenza di cassazione con rinvio alla CTR competente; si pone l’interrogativo per la prima delle posizioni commentate sui tempi del giudizio, dato che un rinvio presuppone sempre almeno un paio di anni di ulteriore attesa.

Il principio della affermazione della giustizia a volte cozza con il pragmatismo dell’imprenditore che vorrebbe sapere se un certo debito esiste o meno!

 

 

Gazzetta 51, 02/10/2020

 

 

No Comments

Post A Comment