– PACE FISCALE: PER LE LITI IN CORSO C’E’ UN PASTICCIO DI DATE. Gazzetta Tributaria n.15/2023

– PACE FISCALE: PER LE LITI IN CORSO C’E’ UN PASTICCIO DI DATE. Gazzetta Tributaria n.15/2023

15 – La legge finanziaria dedica molta attenzione alla definizione delle liti tributarie pendenti, ma manca di linearità.

 

 

Insieme con la “montagna “di cartelle di pagamento per piccoli importi e datate decine di anni fa il mondo fiscale è costantemente turbato anche da un altro leviatano di cui si fatica a prendere le misure: il contenzioso tributario.

Ricordiamo che le controversie pendenti sono almeno cinquecentomila e sono destinate a crescere con la ripresa dell’attività di accertamento e riscossione post COVID:

Anche la legge finanziaria 2023 (L.197/2022) dedica una ventina di commi (abbiamo già ricordato che i commi della Finanziaria valgono gli articoli di una legge ordinaria!) proprio alle possibilità di definire, con risparmi variabili, le controversie pendenti alla data del 1 gennaio 2023.

Infatti i commi dal n. 186 al n. 205 si occupano delle possibilità offerte al contribuente per definire le controversie pendenti, rinviando more solito a successivi provvedimenti specifici le modalità di applicazione delle possibilità di chiusura della lite.

 

 

 

 

 

Data la specializzazione della Gazzetta Tributaria sempre attenta al Contenzioso Tributario per specifica competenza, dedicheremo vari spazi a questi temi, ma intanto proponiamo subito una valutazione di opportunità e di attenzione.

Il comma 197 chiaramente specifica che “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice ……” con il che si pongono subito due diversi interrogativi: al giudice può essere richiesto di pronunciare in ordine anche a controversie che a posteriori si dimostreranno non definibili? E la sospensione richiesta dal contribuente che significato ha sulla successiva prosecuzione del processo?

Certamente la domanda di sospensione non costituisce vincolo per il contribuente che successivamente può variare la propria valutazione sulla convenienza della definizione, senza alcun obbligo di adesione; trascorsa inutilmente la data del 10 luglio 2023 (termine entro il quale il contribuente deve depositare la prova della avvenuta domanda di definizione) si ritiene che il processo riprenda nello stato in cui era ante 2023.

Diverso è il quesito sulla competenza del giudice: la domanda di definizione, anche di processi già incardinati e che magari hanno speso uno o più gradi di giudizio viene presentata all’Agenzia (e non al giudice) e questa ha tempo sino al 31 luglio 2024 per negare la definizione, con la espressa previsione di legge che il diniego costituisce titolo per la revocazione.

 

 

 

Intanto però il giudizio è stato prima sospeso e poi estinto, i pagamenti hanno seguito il loro corso e magari tutto è stato archiviato: una Corte di Giustizia solerte potrebbe pronunciare il decreto di estinzione già nel luglio 2023 a fronte del pagamento della prima rata, salvo trovarsi un anno dopo con un provvedimento di negazione della definizione, oltre tutto emesso da una delle parti che diviene anche giudice (ma su questo torneremo!).

Sappiamo che l’incertezza sulle date costituisce uno dei maggiori disagi per l’imprenditore nei rapporti con il FISCO, ed ora ne andiamo ad aggiungere altri in materia di contenzioso!

Spesso la fretta è cattiva consigliera, e questo sembra uno dei tanti casi.

 

 

Gazzetta Tributaria 15, 30/01/2023

 

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