OPERAZIONI INESISTENTI E PROVA CONTRARIA: UNA QUERELLE INFINITA (Gazzetta Tributaria n.85/2022)

OPERAZIONI INESISTENTI E PROVA CONTRARIA: UNA QUERELLE INFINITA (Gazzetta Tributaria n.85/2022)

85-L’ipotesi di operazioni fittizie è tra le più frequenti nelle contestazioni tributarie, e la contestazione percorre sempre nuove strade.

 

 

Una delle contestazioni più frequenti, e più complesse sia per l’accusa che per la difesa è quella relativa alla effettività o meno delle operazioni d’impresa, e la dimostrazione della fondatezza sia dell’una che dell’atra tesi.

Il principio cardine è che quanto l’Agenzia, anche sulla base di presunzioni, ritiene che una certa operazione non sia reale è onere del contribuente dare la prova contraria dell’effettività dell’operazione, prova che spesso diviene la famigerata prova diabolica di difficoltà stellare e che in genere non viene accettata a prescindere dall’Agenzia.

A questi argomenti è dedicata l’ordinanza n. 28168 del 27 settembre 2022 della Corte di Cassazione, che si è di recente soffermata di nuovo sull’argomento.

Nella vicenda in esame un PVC verso una società di capitali aveva eccepito l’inesistenza oggettiva di talune operazioni di acquisto di beni, ma in sede di appello la Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l’accertamento affermando che l’operazione contestata, tenuto conto della fattura ricevuta e pagata, delle annotazioni in contabilità, delle dichiarazioni degli autotrasportatori in merito al carico, trasporto e scarico dei prodotti contestati e i documenti di trasporto aveva caratteristiche reali.

L’Agenzia ricorre in Corte di Cassazione con sette motivi di doglianza dei quali quattro vengono respinti e solo tre accolti per una cassazione con rinvio.

La Corte di Cassazione ribadisce un concetto già ben noto, che non si deve dare rilievo al trattamento contabile delle fatture relative ad operazioni asseritamente dichiarate inesistenti, perché non può essere considerata a favore “la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia”

Ricorda la Suprema Corte che l’art.2709 del Codice Civile stabilisce che le scritture contabili non possono costituire prova a favore dell’imprenditore, ma se assunte in modo inscindibile possono rilevare solo contro di lui.

Conclude la Suprema Corte che la situazione deve essere rivalutata dal Giudice di merito sulla base degli altri motivi addotti, compresa la rilevanza dei documenti di trasporto.

Naturalmente FISCO OGGI, che ha il compito di rappresentare la voce dell’Agenzia, nel numero del 17 ottobre 2022 afferma che tale ordinanza costituisce una vittoria dell’Agenzia stessa, che pur si è vista respingere quattro motivi di reclamo su sette proposti!

Si deve notare per inciso come siano sempre insopportabili i tempi di intervento: si tratta di fatti del 2007, e stante il rinvio ora della conclusione si rischia di superare i vent’anni di controversia!

 

 

Gazzetta 85, 17/10/2022

No Comments

Post A Comment