ONERE DELLA PROVA E TITOLARITA’ DELL’ AZIONE (Gazzetta Tributaria n.49/2024)

ONERE DELLA PROVA E TITOLARITA’ DELL’ AZIONE (Gazzetta Tributaria n.49/2024)

49 – Una recente pronuncia della Cassazione viene interpretata in forme estensiva dall’Agenzia, attraverso un commento su FISCO OGGI.

 

Dalla metà del 2022 la legge 130/2022 ha introdotto all’art. 7 del decreto di rito sul contenzioso (546/92) un comma 5bis che specifica l’attribuzione dell’onere della prova a carico dell’Agenzia per le violazioni contestate con l’atto oggetto di impugnativa.

Certamente si discuterà a lungo sulla portata di questa attribuzione di necessità probatoria all’Agenzia (attribuzione che rientra comunque nella portata dell’art.115 C.P.C.) e si deve notare come la tendenza di Fisco Oggi sia verso una generale validità dagli atti dell’Agenzia e quindi delle presunzioni utilizzate per giustificare accertamenti e rettifiche, superando di fatto la portata del comma 5bis citato.

Anche l’ordinanza n. 2746 del 30 gennaio 2024 della Suprema Corte viene utilizzata dal Fisco Oggi per affermare un’ingiustificata invarianza dell’onere della prova nonostante la nuova portata dell’art.7/546.

È emblematico il titolo con cui la rivista dell’Agenzia commenta l’ordinanza di Cassazione indicata: “Le norme sono cambiate, ma l’onere della prova è immutato”, affermazione che sembra prelevata pari pari dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa – cambiare tutto perché nulla cambi.

La pronuncia di Cassazione, invece, afferma che le presunzioni possono avere validità se “valutate comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale” ponendo quindi una serie di paletti ad un accettazione generalizzata di questo difficile elemento di prova.

Così la Cassazione, ma invece l’interprete dell’Agenzia, evidentemente per portare acqua al proprio mulino, giunge ad affermare che nonostante l’art.5bis imponga all’Agenzia di provare in giudizio i presupposti, sono confermate le presunzioni giurisprudenziali come per esempio la presunzione di distribuzione dei maggiori utili accertati, nelle società a ristretta base azionaria (presunzione di secondo grado!) o le valutazioni delle sostenibilità di operazioni presunte inesistenti  solo per stima.

Non è così, e l’interpretazione che viene offerta, che merita certamente attenzione ma non è suffragata da elementi validi (è solo un’interpretazione di parte!), rappresenta un tentativo di precostituire un fumus di credibilità per accertamenti che potrebbero invece essere viziati da mancanza di presupposti.

Anche se può essere considerata una difesa della propria posizione non ci stancheremo mai di ribadire come la parzialità della Agenzia nel contenzioso tributario deve essere attentamente soppesata dalla parte privata, perché spesso vengono fatte affermazioni che sono nell’esclusivo interesse del convenuto in giudizio, e non già della c.d. verità assoluta.

L’allargamento della portata di una ordinanza che è palesemente circoscritta alle situazioni oggetto della vertenza (e difatti l’ordinanza in commento cassa con rinvio la pronuncia della C.T.R., chiedendo una nuova valutazione!) è la più oggettiva dimostrazione che l’Agenzia spesso si immedesima troppo nella funzione di parte, perdendo una visione generale, e quindi distaccata dell’intero.

Ma ci sono i difensori del contribuente che fanno vigile guardia e riportano nei corretti binari le esagerazioni!

 

Gazzetta Tributaria 49, 11/04/2024

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