ONERE DELLA PROVA E RIMBORSO DI IMPOSTE: MANCA UN COORDINAMENTO. (Gazzetta Tributaria n.108/2023)

ONERE DELLA PROVA E RIMBORSO DI IMPOSTE: MANCA UN COORDINAMENTO. (Gazzetta Tributaria n.108/2023)

108 – Una recente pronuncia della Corte di Cassazione pone il problema sulla collaborazione tra Uffici e Contribuente ed onere della prova.

 

L’ordinanza della V sezione della Corte di Cassazione n. 25856 del 5 settembre 2023 merita di essere esaminata con attenzione per una pluralità di profili: l’onere della prova, la necessità di collaborazione e l’incidenza del decorso del tempo nelle varie liti.

L’ultimo richiamo è il meno tecnico ma più facilmente in grado di suscitare interesse: la vertenza riguarda un rimborso dell’anno 1996, ha già percorso due volte l’itinerario “Merito – Cassazione” e con quest’ultima pronuncia viene nuovamente rinviata alla Corte di II Grado; non è difficile immaginare che non andrà in discussione prima della fine del 2024 e forse, qualunque sia la sentenza il soccombente tornerà in Cassazione: una trentina d’anni per un rimborso sembrano decisamente eccedenti, e quando il processo si chiuderà vi sarà un giudice che dovrà valutare e quantificare le spese di giudizio per tutti i sette/otto gradi di discussione!

Forse in certi casi il contenzioso tributario potrebbe essere proposto come elisir di lunga vita!

 Ritornando alla materia giuridica si deve sottolineare come la sostanza della vertenza sia data da un silenzio rifiuto dell’Agenzia a fronte di una domanda di rimborso di un credito d’imposta per eccesso di ritenute (è importante apprezzare il contenuto pratico della domanda).

La parte privata ha eccepito che la documentazione del rimborso era già in possesso dell’Agenzia attraverso le dichiarazioni dei sostituti d’imposta e quindi non poteva/doveva essere richiesta anche alla società; il fatto che invece il rimborso sia stato negato anche sulla base della mancanza di documentazione per altro già in possesso, sia pure altrove, viola il principio di collaborazione (non viene spesso citato, se non dalla vostra Gazzetta).

Effettivamente se si tratta di un eccesso di ritenute la relativa dichiarazione mod.770 ed i movimenti finanziari dovrebbero essere tutti in possesso dell’Agenzia, e quindi richiederne la prova rappresenta una duplicazione di documentazione, ma per altro il principio generale che obbliga chiunque affermi un diritto a fornire prova a supporto di quanto richiesto non può essere derogata in ambito tributari, almeno secondo l’attuale impalcatura del processo tributario; la legge delega per la riforma del 2025 prevede una attenuazione deli obblighi di produzione documentale per quanto già noto all’Amministrazione.

Ma perché questa situazione di irrigidimento da parte dell’Agenzia sull’assenza di documenti per altro a lei già noti non violi il principio di collaborazione è di impossibile comprensione: se il rimborso è dovuto, e in caso di eccesso di ritenute è ragionevole pensare che lo sia, qualunque principio di collaborazione porterebbe a facilitare la chiusura della vertenza, posto che in ogni caso l’Amministrazione ha già ricevuto e trattiene quanto non spettante!

Eppure la contrapposizione tra le due posizioni appare tanto rigida da portare anche la Cassazione a escludere la mancanza di collaborazione perché il contribuente non ha confermato una seconda volta notizie già note!

Vi è ancora un lungo cammino da percorrere.

 

Gazzetta Tributaria 108, 07/10/2023

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